Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 8 pagine
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Commento: Modifica dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
Infine, l’aggiornamento degli elenchi, contenuti negli allegati dell'ordinanza, nei quali sono catalogate le sostanze e i prodotti. Le modifiche concernono le sostanze e i prodotti elencati qui di seguito:
- oli leggeri e preparazioni,
- limoneni / oli essenziali,
- cicloesanone,
- 2-metilpropan-1-olo,
- aceti commestibili,
- bitumi,
- carta, ovatte e feltri,
- preparazioni atte a iniziare o accelerare una reazione e preparazioni catalitiche.
3 Gli adeguamenti in dettaglio
3.1 Proroga dell’esenzione secondo l’articolo 9 OCOV
L’articolo 9 OCOV prevedeva finora un'esenzione di durata determinata:
- fino al 31 dicembre 2003 nel caso di emissioni ridotte del 30 per cento rispetto alla quantità di COV che sarebbe stata emessa all’anno per la medesima produzione rispettando la quantità massima ammessa conformemente alla limitazione preventiva delle emissioni secondo gli articoli 3 e 4 dell’OIAt;
- fino al 31 dicembre 2008 nel caso di emissioni ridotte del 50 per cento.
Pertanto, a partire dal 2009, alcune imprese che finora erano esenti dalla tassa dovrebbero assumersi un notevole onere finanziario. Per questo motivo, la possibilità di esenzione è prolungata di altri quattro anni, ossia fino al 31 dicembre 2012. Detto periodo di proroga deve servire ad abbattere ulteriormente le emissioni di COV. È un dovere che incombe a tutti coloro che emettono COV.
3.2 Soppressione di norme obsolete
Negli articoli 7 e 9 OCOV sono sancite le aliquote della tassa e le condizioni per l’esenzione applicate per i periodi dal 2000 al 2002 e dal 2003 al 2008. Esse vengono pertanto soppresse in quanto superate.
3.3 Disponibilità minima dei dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi
Attualmente l’esenzione dalla tassa presuppone la disponibilità dei dispositivi di abbattimento degli effluenti gassosi durante il 95 per cento delle ore di esercizio. Da tale disposizione sono eccettuati gli impianti di recupero la cui disponibilità è soltanto del 93 per cento. In base all’attuale concezione giuridica, questa disposizione, disciplinata finora a livello di volantino informativo,2 deve essere sancita a livello di ordinanza (art. 9 cpv. 1 lett. a OCOV).
Come mostrano alcune analisi, la disponibilità minima durante l’esercizio normale è facilmente raggiungibile. Nel caso di una sostituzione o un danneggiamento grave del dispositivo di abbattimento degli effluenti gassosi esiste oggi una norma volta a evitare situazioni problematiche. Anche questa norma è stata finora disciplinata a livello di volantino informativo. Essa viene mantenuta e sancita anche nell’ordinanza. Qualora una difficoltà come quelle appena elencate dovesse impedire di raggiungere la necessaria disponibilità, è possibile, a determinate condizioni, non tenere conto, ai
2 3/8 Cfr. Volantino informativo sull’esenzione dalla tassa grazie ai provvedimenti per ridurre le emissioni 312/2005-02223/02/07/03/F444-0441