Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 8 pagine
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Commento: Modifica dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)
tremodo difficile; ciò li avvantaggerebbe ingiustamente rispetto ai concorrenti che si comportano correttamente. Si tratta perciò di prevenire abusi siffatti (intenzionali o per negligenza).
Per questi motivi, la formulazione nell’articolo 18 capoverso 4 OCOV deve essere modificata come segue: la frase “L’avente diritto deve documentare tale aliquota” è sostituita da “l’avente diritto deve attestare che la tassa è stata versata”.
Dato che nella prassi non vengono più presentate domande di restituzione relative a COV gravati con un’aliquota più bassa, anche la prima parte di questo capoverso (4) diventa superflua: “L’importo restituito è calcolato in base all’aliquota della tassa con la quale i COV sono stati gravati”. Questa affermazione sarà perciò omessa.
3.7 Presentazione di bilanci COV incompleti
Secondo l’articolo 22 capoverso 3 OCOV, nella sua accezione letterale, chi inoltra un bilancio dei COV incompleto o non lo inoltra entro il termine di scadenza deve pagare posticipatamente la tassa, compreso l’interesse di mora, su tutti i COV temporaneamente non gravati dalla tassa (procedura di impegno volontario). In casi singoli, questa prassi può comportare gravi conseguenze per le imprese e deve pertanto essere modificata.
La possibilità, presa in considerazione, di introdurre un elenco speciale delle multe per la presentazione ritardata dei bilanci, non è ammissibile per ragioni giuridiche. È stata invece prevista la sanzione seguente: l’autorizzazione all’acquisto di COV temporaneamente non gravati dalla tassa (“procedura di impegno volontario”) è sospesa per tre anni a decorrere dalla fine dell’anno d’esercizio in corso, vale a dire che l’impresa è tenuta a pagare la tassa per tutti i COV impiegati (con diritto alla restituzione alla fine dell’anno di bilancio) a partire dal nuovo anno di esercizio.
Le imprese alle quali la procedura di impegno volontario è stata revocata devono informare i loro fornitori e clienti circa la revoca dell'autorizzazione. Un’impresa è punibile se continua ad acquistare COV non gravati dalla tassa.
3.8 Distribuzione del prodotto della tassa agli assicurati conformemente alla LAM
Conformemente all’attuale articolo 23 OCOV, il prodotto della tassa è distribuito a tutti gli assicurati della LAMal (assicurazione malattie obbligatoria), salvo ai militari di professione, che non sono assicurati contro le malattie in base alla LAMal ma all'assicurazione militare (LAM). L’articolo 23 OCOV viene pertanto adeguato in modo tale per cui anch’essi possano beneficiare della distribuzione della tassa, come è già previsto nell’ordinanza sul CO2. Inoltre, secondo la nuova prassi della Cancelleria federale, è necessario apportare alcune lievi modifiche redazionali al testo. Lo stesso adeguamento è applicato alle tasse d’incentivazione sull’olio da riscaldamento «extra leggero» con un tenore di zolfo superiore allo 0,1 per cento (OHEL) nonché sulla benzina e sull’olio diesel con un tenore di zolfo superiore allo 0,001 per cento
(OBDZ). Oggi, queste tasse vengono a loro volta distribuite a tutte le persone assicurate secondo la LAMal.
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