Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/43: Modifica dell'ordinanza relativa alla tassa d'incentivazione sui composti organici volatili (OCOV) · 8 pagine

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Commento: Modifica dell’ordinanza relativa alla tassa d’incentivazione sui composti organici volatili (OCOV)

fini del calcolo, della disponibilità dei periodi di interruzione dell’esercizio. In questi casi la tassa è applicata solo durante i periodi di interruzione dell’esercizio. Questa norma favorisce le imprese interessate e costituisce inoltre uno stimolo finanziario alla prevenzione e alla riparazione sollecita dei dispositivi che subiscono danni importanti.

3.4 Indennità versata all’Amministrazione delle dogane

L’Amministrazione delle dogane (Direzione generale delle dogane) riscuote, secondo i decreti del Consiglio federale del 14 novembre 1952 e 29 settembre 1967 sui proventi lordi delle tasse, un cosiddetto emolumento o provvigione di riscossione del 2,5 per cento. La percentuale dei costi di riscossione relativi alla tassa d’incentivazione sui COV – al contrario delle altre tasse d’incentivazione3– non era ancora stata stabilita a livello di ordinanza. Ai fini della trasparenza, la prevista modifica offre la possibilità di sancire questa aliquota nella rispettiva ordinanza (art. 4 cpv. 1 OCOV).

L’indennità versata all’Amministrazione delle dogane rimane stabile.

3.5 Restituzione della tassa alle PMI in caso di raccolta dei rifiuti

Le richieste di restituzione comportano spese amministrative per le imprese, i Cantoni e la Confederazione. Per questo motivo è stato fissato un importo minimo di 3'000 franchi al di sotto del quale non avvengono restituzioni. Se alcuni piccoli emettitori riescono a raggiungere insieme questo importo minimo mediante uno smaltimento coordinato dei rifiuti sarebbe auspicabile, in linea di principio, garantire loro una restituzione collettiva. Una possibilità in tal senso è offerta dall’articolo 18 capoverso 3bis OCOV. Le soluzioni concrete devono comunque essere convenute caso per caso tra la Confederazione e i singoli settori.

Inoltre, l’articolo 18 capoverso 1 OCOV viene ora formulato in modo tale da non escludere una soluzione. La formulazione precedente equiparava gli utilizzatori agli aventi diritto alla restituzione (“La tassa viene restituita soltanto se l’avente diritto dimostra che ha impiegato i COV in modo tale che siano esenti dalla tassa”). La nuova formulazione è più aperta: “…se gli aventi diritto attestano che i COV sono stati impiegati in modo tale...”.

3.6 Attestato dell’avvenuto versamento della tassa

Conformemente all’articolo 18 capoverso 4 OCOV, nella domanda di restituzione l’avente diritto deve documentare l’aliquota della tassa. Questa prova può comportare un onere amministrativo se le imprese acquistano COV da terzi che non indicano, conformemente allo standard, l’aliquota della tassa e il numero di autorizzazione COV nelle loro fatture e che, a loro volta, acquistano COV da terzi. L’introduzione dell’articolo è contemporanea a quella della tassa e in vista dell’aumento della tassa nel 2003 da 2 a 3 franchi. A causa della presenza sul mercato di COV con diverse aliquote della tassa occorreva garantire che la restituzione non avvenisse in base a un’aliquota superiore a quella della tassa versata in origine. D'ora in poi gli aventi diritto alla restituzione devono solo attestare, che la tassa è stata versata. Si evita in tal modo che singoli fornitori importino COV senza dichiararli in quanto tali, e quindi evadano la tassa che però addebitano in seguito ai propri clienti. Senza l’attestato dell’avvenuto versamento della tassa, l’individuazione di questi fornitori sarebbe ol-

3 4/8 Cfr. art. 2 OHEL RS 814.019 e art. 2 OBGZ RS 814.020. 312/2005-02223/02/07/03/F444-0441