Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: I314-0574
1. Situazione iniziale
Dal 1° gennaio 2006 è in vigore la nuova ordinanza sul traffico di rifiuti (OTRif), che disciplina
il traffico di rifiuti speciali e altri rifiuti soggetti a controllo in Svizzera nonché il traffico transfrontaliero di rifiuti.
Una revisione parziale s’impone per via dei seguenti sviluppi a livello nazionale e internazionale:
1. Mancata concretizzazione nell’ordinanza delle principali condizioni per l’esportazione di
rifiuti
2. Entrata in vigore il 12 luglio 2007 del nuovo regolamento della Comunità europea sulle
spedizioni di rifiuti
3. Adesione il 1° gennaio 2007 alla Comunità europea di due Stati che non sono membri
dell’OCSE (Bulgaria e Romania)
4. Eliminazione di singoli problemi nell’OTRif riscontrati da Confederazione e Cantoni
Principali modifiche
1. Secondo la LPAmb, i rifiuti devono essere smaltiti in modo rispettoso dell’ambiente e, per
quanto possibile e ragionevole, entro i confini nazionali. Il termine di “ragionevole” è vago e in un mercato dei rifiuti globalizzato deve quindi essere concretizzato a livello di ordinanza:
− smaltimento entro i confini nazionali dei rifiuti di massa, come rifiuti urbani, scorie dell’incenerimento dei rifiuti o fanghi di depurazione nonché rifiuti edili combustibili non selezionati, in modo da garantire un’infrastruttura di smaltimento funzionante a lungo termine (prassi attuale);
− nessuna importazione/esportazione di rifiuti destinati direttamente a discariche superficiali (prassi attuale);
− esportazione di rifiuti speciali se l’intera via di smaltimento rispetta almeno gli standard svizzeri (liberalizzazione rispetto alla prassi attuale).
La Comunità europea attua il requisito dell’autarchia dello smaltimento in modo analogo.
Su richiesta dei Cantoni, una seconda variante prevede lo smaltimento in Svizzera anche delle 500 000 tonnellate di legno usato, in modo da utilizzare le capacità degli IIRU e ridurre l’importazione di rifiuti urbani con lunghi trasporti. Oltre alle maggiori spese per l’edilizia svizzera, pari a 25-30 milioni di franchi all’anno, sarebbe però rimesso in questione anche il primato del riciclaggio dei materiali (in Svizzera non esistono praticamente impianti per il riciclaggio di materiali come i pannelli truciolari). I Paesi limitrofi fanno fronte al deflusso di biomassa con misure d’incentivazione invece che con ostacoli al commercio.
2. Per il traffico transfrontaliero all’interno dell’UE, il nuovo regolamento UE sulle spedizioni
di rifiuti prevede la cosiddetta “notifica alle autorità”, istituendo una procedura che coinvolge unicamente le autorità competenti. Ciò comporta un netto sgravio per le imprese di smaltimento e di norma accorcia i tempi delle procedure. Un allineamento con l’UE offre notevoli vantaggi anche alle imprese svizzere di smaltimento, ma provoca un maggior onere per l’UFAM, pari a circa 2,5 posti. Tali costi saranno compensati con un aumento delle tasse per le autorizzazioni.
3. Ai sensi dell’OTRif non possono essere esportati rifiuti in Romania e Bulgaria, non es-
sendo tali Paesi membri dell’OCSE. Questa disparità di trattamento di Stati dell’UE va eliminata conformemente alla Convenzione di Basilea.
4. Altre modifiche: delimitazione più chiara tra l’OTRif e l’ordinanza concernente
l’eliminazione dei sottoprodotti di origine animale (OESA), ripartizione dei compiti tra la
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