Rapporto sui risultati
Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 11 pagine
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Riferimento/Numero d’incarto: I314-0574
L’obbligo esplicito di compilare il modulo di notifica elettronicamente non è contestato. Non è menzionato in nessun parere. Un’impresa individuale suggerisce di mettere a disposizione modelli elettronici standardizzati per tutti i documenti e le prove da presentare.
Due associazioni di gestione dei rifiuti constatano che la disposizione in vigore, che prevede l’invio di una copia del modulo di notifica al Cantone competente, non figura più nella versione proposta. Un Cantone chiede che l’UFAM domandi l’approvazione del Cantone da cui sono esportati i rifiuti prima dell’esportazione.
Art. 17 Condizioni per l’autorizzazione all’esportazione
La concretizzazione delle condizioni per l’esportazione di rifiuti ha suscitato ampi consensi ed è criticata o respinta solo da pochi partecipanti all’indagine conoscitiva. Numerosi pareri esaminano però le due varianti relative all’esportazione di legno usato.
Per due associazioni dell’economia e un Cantone è importante che allo smaltimento in Svizzera e all’estero si applichino le stesse condizioni. Per la valutazione è quindi necessario conoscere l’intera via di smaltimento. Tre associazioni economiche chiedono che siano disciplinate più in dettaglio o addirittura vietate in particolare le esportazioni in deposito intermedio, essendo difficile controllare dove finiscono i rifiuti. Un’associazione di gestione dei rifiuti nonché due imprese individuali si sono espresse in modo critico nei confronti dell’obbligo di rivelare l’intera via di smaltimento. Temono un grande onere per gli accertamenti nonché una limitazione delle attività commerciali.
L’eliminazione delle limitazioni per l’esportazione di rifiuti speciali è approvata espressamente da cinque associazioni dell’economia, da un’associazione ambientalista, da tre Cantoni e da un’organizzazione dei Cantoni. Tra i sostenitori figurano anche gli impianti svizzeri d’incenerimento dei rifiuti speciali. Sono favorevoli all’idea di privilegiare gli impianti svizzeri solo due associazioni dell’economia nonché un Cantone che chiedono che determinati generi di rifiuti speciali siano attribuiti alle capacità di trattamento disponibili in Svizzera.
Il divieto esplicito di esportare rifiuti destinati direttamente a discariche superficiali è approvato senza eccezioni. Due associazioni ambientaliste e un’associazione economica esprimono anche delle riserve sul deposito di rifiuti in discariche sotterranee. Un’associazione economica chiede che sia disciplinato anche il deposito in ripiena. Due Cantoni di confine interessati osservano che per l’esportazione di materiale di scavo non contaminato di norma non esistono contratti di collaborazione regionale. Chiedono pertanto che il materiale di scavo non contaminato possa essere esportato come finora senza contratti di collaborazione regionale transfrontaliera.
In merito alla scelta della variante per l’esportazione di legno usato sono pervenuti complessivamente 50 pareri. 30 pareri si schierano a favore del mantenimento dell’attuale prassi di autorizzazione, che ammette l’esportazione di legno usato (variante 1). 18 pareri preferiscono invece un divieto generale di esportazione di legno usato (variante 2). Due associazioni dell’economia (usam, ASIR) non hanno potuto prendere posizione in seguito alle opinioni divergenti dei loro affiliati. La variante 1 è sostenuta da 16 Cantoni, dalla Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell’ambiente (DCPA), da nove associazioni dell’economia (tra cui Unione petrolifera, SGCI, SSIC), da un’associazione ambientalista (PUSCH) nonché da tre imprese individuali, che vorrebbero mantenere in particolare il riciclaggio dei materiali all’estero. A patto che sia garantita la compatibilità ambientale in base ai requisiti svizzeri, lo sfruttamento energetico deve essere lasciato al mercato, iscrivendo la problematica del CO2 in una cornice sovraregionale. Si teme inoltre che la sicurezza dello smaltimento non possa essere garantita dagli impianti svizzeri e che i costi di smaltimento aumenteranno. Privilegiano la variante 2 nove Cantoni, tra cui tutti i Cantoni romandi, due associazioni economiche (cemsuisse, Comunità svizzera per il legname da industria), quattro organizzazioni di città e Comuni, due associazioni ambientaliste (Greenpeace e WWF Vaud) nonché un’impresa individuale. I sostenitori della variante 2
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