Rapporto sui risultati

Consultazione 2007/44: Revisione dell'ordinanza sul traffico di rifiuti · 11 pagine

Fedlex · Rapporto sui risultati · Pagina 7Fedlex · Rapporto sui risultati

Riferimento/Numero d’incarto: I314-0574

Capitolo 2: Traffico di rifiuti in Svizzera

Sezione 2: Consegna di rifiuti

Art. 4 Obblighi dei detentori

Sulla proposta di escludere determinati rifiuti speciali prodotti dalle economie domestiche dalla definizione di rifiuti speciali sono pervenuti 41 pareri. La proposta di modifica è respinta con poche eccezioni. L’argomentazione fa leva sul fatto che la regolamentazione è difficile da comunicare ed eseguire. Si teme, ad esempio, che vecchi prodotti chimici sconosciuti o grandi quantitativi di liquidi siano smaltiti abusivamente con i rifiuti, mettendo così in pericolo la sicurezza nell’ambito della raccolta, del trasporto e dello smaltimento. Per l’ampia maggioranza dei partecipanti, una regolamentazione a livello federale è inutile dal momento che i sistemi attuali, con lo smaltimento attraverso il commercio e i centri di raccolta pubblici, funzionano bene.

Art. 12 Obblighi di notifica

I complementi agli obblighi di notifica proposti non sono praticamente contestati.

L’indicazione dell’impresa di smaltimento invece del metodo di smaltimento utilizzato nell’ambito del trasferimento di altri rifiuti soggetti a controllo è addirittura approvata espressamente da due Cantoni e un’associazione di gestione dei rifiuti. Altre due associazioni di gestione dei rifiuti vi intravedono invece un controllo sproporzionato del commercio di rifiuti. La fissazione esplicita del termine di 30 giorni per la notifica annuale degli altri rifiuti soggetti a controllo è approvata espressamente da tre Cantoni, mentre un Cantone preferirebbe un termine più lungo.

L’obbligo di utilizzare esclusivamente la forma elettronica per la notifica è approvato espressamente da due Cantoni e da due associazioni dell’economia, trattandosi di una soluzione moderna ed efficiente. Due associazioni economiche chiedono però che sia migliorata l’efficienza del sistema informatico. Solo un Cantone respinge la modifica con la motivazione che non tutte le aziende sono attrezzate con un PC e connesse a Internet.

Capitolo 3: Traffico transfrontaliero di rifiuti

Sezione 1: Limitazioni all’esportazione e all’importazione

Art. 14

L’autorizzazione dell’esportazione di rifiuti in Paesi della Comunità europea che non sono membri dell’OCSE non ha praticamente suscitato discussioni ed è addirittura approvata espressamente da un Cantone, tre associazioni economiche nonché un’impresa individuale. Solo un’associazione economica vorrebbe rinunciare alla modifica, se non è richiesta assolutamente dal contesto politico. Due associazioni ambientaliste dubitano infine della compatibilità ambientale del trattamento dei rifiuti in questi Paesi e temono un incremento delle spedizioni di rifiuti dovuta a costi di smaltimento più bassi.

Sezione 2: Esportazione

Art. 16 Domanda

In merito alla proposta di armonizzare la procedura amministrativa con quella della CE sono pervenuti solo otto pareri. Prevedendo uno sgravio amministrativo per gli esportatori, cinque associazioni dell’economia sono favorevoli alla notifica alle autorità. Un’associazione di gestione dei rifiuti non vi intravede invece alcun vantaggio. Infine, solo un’associazione ambientalista è contraria a che l’autorità di controllo, l’UFAM, offra questo servizio agli esportatori. Anche sull’aumento delle tasse si sono espressi solo pochi partecipanti all’indagine. L’aumento previsto è considerato adeguato. Solo due associazioni di gestione dei rifiuti criticano il fatto che l’onere fatturato non è giustificato, in particolare in caso di domande ripetute.

7/11 312/2005-02218/01/03/12/08/06/02/I314-0574