Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/6: Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili (Ivpa 04.457) · 12 pagine
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potrebbero tendenzialmente adottare prassi più rigorose al punto da rendere irraggiungibile lo scopo di questa revisione legislativa. Una prassi più restrittiva inoltre non toccherebbe soltanto le persone che acquistano un immobile trascurato ma tutti i proprietari di immobili.
7. Infine, per quanto concerne le fiscalità cantonali, la proposta della maggioranza si oppone al mandato costituzionale volto ad armonizzare formalmente l’imposizione ai livelli federale, cantonale e comunale (art. 129 cpv. 1-2 Cost.) e questo a doppio titolo. Lasciando ai Cantoni la libertà di scegliere se applicare la prassi Dumont, l’avamprogetto della maggioranza permetterà disparità, da un lato, tra imposizioni federale e cantonale, e dall’altro, tra le legislazioni fiscali cantonali stesse. In una presa di posizione del 14 marzo 2006 sollecitata dall’Amministrazione federale delle contribuzioni, la Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDF) ha pure sottolineato che in ragione del mandato costituzionale occorreva evitare disparità tra Confederazione e Cantoni e tra i Cantoni medesimi. La CDF ha inoltre sottolineato che la prassi Dumont favorisce la parità di trattamento dei contribuenti e per questa ragione non andrebbe abolita.
3 Commento dei singoli articoli
LIFD
Abrogare la prassi Dumont a livello federale significa che tutte le spese affrontate per riattare un immobile saranno deducibili quali spese di manutenzione. L’abrogazione della prassi Dumont vale parimenti per gli immobili di nuova acquisizione (ossia acquisiti negli ultimi cinque anni). In questo modo prevale l’approccio tecnico obiettivo e non più il punto di vista economico (cfr. n. 2.1.3).
Da un punto di vista tecnico legislativo, l’abrogazione della prassi Dumont avverrà come segue: la disposizione dell’articolo 32 capoverso 2 LIFD sarà completata e integrerà la riattazione degli immobili di nuova acquisizione fra le spese deducibili. Il termine «riattazione» indica chiaramente che in futuro saranno deducibili soltanto le spese derivanti dal ripristino di un immobile. Le spese che incrementeranno il valore dell’immobile continueranno ad essere considerate come spese di investimento e non saranno dunque deducibili.
Dall’entrata in vigore del nuovo articolo 32 capoverso LIFD, l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta dovrà essere adeguata.
LAID
Secondo l’avamprogetto della maggioranza, i Cantoni devono poter rinunciare alla prassi Dumont nel quadro dell’imposizione cantonale del reddito. Il complemento all’articolo 9 capoverso 3 LAID conferirà ai Cantoni la facoltà di applicare deduzioni per le spese di riattazione di un immobile di nuova acquisizione. Le spese