Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/6: Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili (Ivpa 04.457) · 12 pagine

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Rapporto

1 Genesi dell’avamprogetto

Secondo il diritto vigente, le spese di manutenzione di un immobile sono deducili dal reddito imponibile (art. 32 cpv. 2 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’imposta federale diretta [LIFD] e art. 9 cpv. 1 della legge federale del 14 dicembre 1990 sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni [LAID]). Questo principio generale è limitato dalla giurisprudenza del Tribunale federale (la cosiddetta «prassi Dumont»; cfr. sotto n. 2.1.3) secondo cui l’acquirente di un immobile non può dedurre le spese di manutenzione del proprio immobile nei cinque anni successivi l’acquisizione se dette spese sono sostenute per un immobile la cui manutenzione è stata trascurata dall’ex proprietario. Il nuovo proprietario può tuttavia detrarre le spese dei lavori di manutenzione occorsi per prevenire un deprezzamento dell’immobile intervenuto durante il «periodo Dumont».

Il 4 ottobre 2004 il consigliere nazionale Philipp Müller ha depositato un’iniziativa parlamentare per limitare la prassi Dumont. Tale iniziativa chiede di ridurre da cinque a due anni l’attuale periodo. Sollecita inoltre la modifica della nozione di negligenza precisando che la manutenzione di un immobile è considerata trascurata se i lavori di manutenzione, nei primi due anni, ammontano a più del 20 per cento del prezzo di acquisizione. Siccome questo disciplinamento vale sia per l’imposta federale diretta sia per le imposte cantonali, l’iniziativa lascia comunque ai Cantoni la facoltà di non applicare la prassi Dumont e di adottare un approccio detto tecnico obiettivo (cfr. sotto n. 2.1.3).

In occasione della sua seduta del 9 maggio 2005 la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio nazionale (CET-CN) ha esaminato l’iniziativa parlamentare conformemente all’articolo 109 capoverso 2 della legge federale sul Parlamento (LParl). Con 15 voti contro 9 la Commissione ha deciso di dare seguito all’iniziativa. Il 16 agosto 2005 esaminando a sua volta l’iniziativa, la Commissione dell’economia e dei tributi del Consiglio degli Stati (CET-CS) ha approvato, con 8 voti contro 2, la decisione della CET-CN di dare seguito all’iniziativa parlamentare, conformemente all’articolo 109 capoverso 3 LParl.

Durante le discussioni in seno alle due Commissioni è stato rilevato che l’iniziativa andava nel giusto senso ma che occorreva lasciare aperte tutte le opzioni in relazione alle modalità precise del progetto di legge da elaborare. Oltre alle proposte contenute nell’iniziativa, nel corso dell’elaborazione del progetto di legge sarebbe stato opportuno prevedere seriamente altre modalità di limitazione della prassi Dumont oppure la sua soppressione pura e semplice.

Incaricata di elaborare un progetto di legge conformemente all’articolo 111 LParl, in occasione della sua seduta del 2 maggio 2006 la CET-CN ha preso decisioni di principio partendo dalle quali l’Amministrazione doveva elaborare un testo di legge. Le decisioni di principio della CET-CN erano le seguenti:

- abrogazione della prassi Dumont a livello federale;

- conferimento ai Cantoni di un margine di manovra affinché possano

rinunciare all’applicazione della prassi Dumont anche nel quadro dell’imposta cantonale sul reddito.