Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/6: Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili (Ivpa 04.457) · 12 pagine

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l’entità dei lavori di rinnovo che dovrà affrontare; il vantaggio fiscale, costituito dalla deduzione delle spese di manutenzione, può quindi essere considerato come il giusto riconoscimento di questa assunzione di rischio.

b. In secondo luogo, nel caso di soppressione da parte dei Cantoni della prassi Dumont, la disparità di trattamento tra i due tipi di acquirente è fortemente relativizzata se parimenti si considera il trattamento fiscale riservato a ciascuno nel quadro dell’imposta cantonale sul maggior valore immobiliare. Se, nel caso di abolizione della prassi Dumont, l’acquirente potrà dedurre tutte le spese di riattazione di un bene immobiliare trascurato dall’ex proprietario, queste saranno considerate, per quanto riguarda l’imposta sul maggior valore immobiliare, come destinate a preservare il valore dell’immobile. Esse non aumenteranno perciò il valore dei costi di acquisizione e implicheranno imposte sul maggiore valore immobiliare più elevate.

c. Infine, visto che l’abolizione della prassi Dumont si iscrive perfettamente nel mandato costituzionale conferito al legislatore nell’articolo 108 capoverso 1 Cost., occorre obiettare all’argomento della sua presunta anticostituzionalità. Se, come sembra manifesto in questo caso, la Costituzione contiene obiettivi o principi che entrano in conflitto fra loro, spetta al potere legislativo determinare quale principio debba prevalere.

La maggioranza riconosce chiaramente che la sua proposta si distanzia da quanto si prefiggeva il promotore dell’iniziativa. Egli chiedeva unicamente di limitare e non di abolire la prassi Dumont. In occasione dell’elaborazione di un progetto di legge una commissione è tuttavia libera di allontanarsi dalla proposta contenuta in un’iniziativa parlamentare se altre modalità le sembrano più consone a raggiungere l’obiettivo. In questo caso la via indicata dal promotore dell’iniziativa non è soddisfacente agli occhi della maggioranza. La proposta di limitare la deduzione delle spese di manutenzione a quelle che non superano il 20 per cento del prezzo di acquisizione penalizzerebbe gli acquirenti di vecchie case le cui spese di rinnovo superano ampiamente tale limite. La questione del periodo di applicazione della prassi Dumont è parimenti difficile da chiarire, poiché ogni scadenza ha dell’arbitrario. Dal punto di vista della maggioranza, le difficoltà che una versione anche alleggerita della prassi Dumont comporterebbe depongono a favore della sua soppressione pura e semplice.

Per quanto concerne le imposte cantonali, la maggioranza rinuncia a imporre ai Cantoni l’abolizione della prassi Dumont. I Cantoni hanno sviluppato in merito prassi assai diverse che vanno da una non-applicazione a un’applicazione rigorosa della giurisprudenza del Tribunale federale passando per versioni più allentate della prassi Dumont. Visto che già esiste nel diritto vigente, questa diversità in sé non è negativa poiché stimola una certa concorrenza fiscale. La maggioranza ritiene che imporre l’abolizione della prassi Dumont significherebbe in realtà spingersi troppo oltre nella limitazione della sovranità cantonale e nell’armonizzazione fiscale. Permettendo ai Cantoni di abrogare la prassi Dumont, la maggioranza spera tuttavia che a un certo punto tutti i Cantoni la sopprimeranno di loro iniziativa.