Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/6: Trattamento fiscale delle spese di riattazione degli immobili (Ivpa 04.457) · 12 pagine

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Nella sua seduta del 28 novembre 2006 la Commissione ha esaminato il testo di legge che l’Amministrazione gli aveva preparato. Con 13 voti contro 12 il testo proposto è stato approvato. Nel corso della sua seduta del 20 febbraio 2007 la Commissione ha approvato il presente rapporto e deciso di avviare una procedura di consultazione.

2 Le grandi linee dell’avamprogetto

2.1 Diritto vigente

2.1.1 Disposizioni legali

Secondo la legge federale sull’imposta federale diretta (LIFD) le spese di manutenzione di immobili privati sono deducibili (art. 32 cpv. 2 LIFD). Le spese d’acquisto, di fabbricazione o di miglioria di beni patrimoniali non sono invece deducibili secondo l’articolo 34 lettera d LIFD. La prassi Dumont, stabilita dal Tribunale federale mentre veniva applicato il decreto del Consiglio federale concernente la riscossione d’una imposta federale diretta (DIFD; RU 56 2107), non è stata modificata dall’entrata in vigore della LIFD.

Dal canto suo la legge federale sull’armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (LAID) prevede la deduzione delle spese necessarie al conseguimento dei proventi imponibili complessivi (art. 9 cpv. 1). Il capoverso 3 sancisce che sugli immobili privati i Cantoni possono prevedere deduzioni per la protezione dell’ambiente, per provvedimenti di risparmio energetico e per la cura di monumenti storici. Il capoverso 4 precisa infine che non sono ammesse altre deduzioni. Il Tribunale federale ne ha concluso, nella sua sentenza del 2 febbraio 2005, che la nozione di spese di manutenzione nel diritto cantonale non può essere interpretata diversamente da quella nel diritto federale e che i Cantoni non hanno alcun margine di manovra in materia (DTF 2a.480/2004, consid. 3.3).

2.1.2 Ordinanza del Consiglio federale

Secondo l’articolo 1 capoverso 1 dell’ordinanza del Consiglio federale del 24 agosto 1992 concernente i costi deducibili di immobili del patrimonio privato in materia di imposta federale diretta, le spese sostenute nei primi cinque anni dal contribuente per riattare un immobile di nuova acquisizione, trascurato dal proprietario precedente, non sono deducibili nel quadro della prassi del Tribunale federale in materia di spese per nuove acquisizioni (prassi Dumont).

2.1.3 Giurisprudenza del Tribunale federale

Nella sentenza Dumont del 15 giugno 1973 (DTF 99 Ib 362 seg.), il Tribunale federale ha operato un cambiamento di giurisprudenza nella prassi della deduzione delle spese di manutenzione. Fino ad allora aveva sempre accordato la deduzione per manutenzione se si trattava di una manutenzione nel senso tecnico del termine; nella sentenza Dumont ha invece abbandonato un approccio tecnico per adottare una prospettiva economica. Per operare un tale cambiamento nella prassi è stato determinante riconoscere che soltanto così era possibile imporre il contribuente secondo la sua capacità contributiva. In quest’ottica le spese di manutenzione assunte poco dopo l’acquisizione dell’immobile sono qualificate come spese legate