Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

ta. L'iniziativa popolare in forma di proposta generica, molto meno regolamentata rispetto all'iniziativa popolare generica, può essere reintegrata in questo articolo alla cui rubrica può nuovamente essere data una formulazione generica.

Il capoverso 1 definisce le condizioni quadro (numero minimo di firme e termine per la raccolta) per ambedue le forme d'iniziativa precisate nel capoverso 2. Il capoverso 3 indica le condizioni per la validità dell'iniziativa. Il capoverso 4 riprende la vecchia formulazione riguardante la procedura applicabile all'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica. Il capoverso 5 disciplina la procedura riguardante l'iniziativa in forma di progetto elaborato. Per chiarezza, la procedura di voto su un'iniziativa e sul relativo controprogetto non figura in questo articolo. Contrariamente a quanto previsto nella versione della Costituzione del 1999, essa è inserita in un articolo distinto come è stato fatto nel decreto federale del 4 ottobre 2002 (cfr. commento all'articolo 139b).

Art. 139a

Poiché l'iniziativa popolare generica è abbandonata, questo articolo deve essere abrogato.

Art. 139b cpv. 1

Con l'introduzione dell'iniziativa popolare generica, la procedura applicabile al voto su un'iniziativa e sul relativo controprogetto è stata inserita in un articolo separato poiché si riferiva a due forme d'iniziativa regolamentate in articoli distinti. Questo articolo procedurale va mantenuto, così come va mantenuta la novità introdotta nel 2002 sulla procedura da seguire nel caso in cui la votazione popolare si concluda con un risultato divergente fra Popolo e Cantoni (capoverso 3). L'integrazione di questa disposizione nell'articolo 139 pregiudicherebbe la leggibilità dell'insieme.

Gli aventi diritto di voto possono pronunciarsi contemporaneamente sull'iniziativa popolare e sul controprogetto. Poiché l'iniziativa popolare generica è abbandonata, diviene qui superflua qualsiasi disposizione riguardante gli atti di concretizzazione dell'iniziativa elaborati dall'Assemblea federale. Il capoverso 1 deve dunque essere modificato.

Art. 140 cpv. 2 lett. abis e b

L'articolo 140 capoverso 2 definisce gli oggetti che devono essere sottoposti al voto del Popolo e dei Cantoni. Va qui abrogata la disposizione di cui alla lettera abis secondo cui il progetto di legge e il controprogetto dell'Assemblea federale inerenti a un'iniziativa popolare generica sottostanno al voto del Popolo. L'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica sostituisce alla lettera b l'iniziativa popolare generica ed è sottoposta al voto del Popolo se è respinta dall'Assemblea federale.

Art. 156 cpv. 3 lett. b e c

L'articolo 156 capoverso 3 rappresenta la base costituzionale per tutti i casi in cui è possibile derogare al principio secondo cui una decisione dell'Assemblea federale richiede l'accordo delle due Camere. Le deroghe riguardano decisioni sulla validità o