Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine

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devono caratterizzare gli strumenti al servizio della democrazia diretta (Boll. Uff. 2002 N 412). Con 99 voti a favore e 46 contrari il Consiglio nazionale respinse la proposta di minoranza e confermò la sua volontà di vedere introdotta l'iniziativa popolare generica.

Il 9 febbraio 2003 Popolo e Cantoni hanno accettato a netta maggioranza il decreto federale del 4 ottobre 2002 concernente la revisione dei diritti popolari (FF 2002 5783) che introduce, come elemento essenziale, l'iniziativa popolare generica. La partecipazione al voto è stata del 29 per cento. Il progetto è stato accolto dal Popolo con 934 005 sì contro 393 638 no, come pure da tutti i Cantoni (FF 2003 2713).

Con effetto dal 1° agosto 2003, l'Assemblea federale ha posto in vigore tutte le disposizioni costituzionali della revisione direttamente applicabili, ossia che non necessitavano di norme d'esecuzione particolari (RU 2003 1953).

1.2 Il progetto per l'introduzione dell'iniziativa popolare generica

Fra le disposizioni direttamente applicabili non figurava l'iniziativa popolare generica in quanto occorreva definire nella legge le procedure di trattazione. Con il messaggio del 31 maggio 2006, il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento una proposta di legislazione d'esecuzione (06.053, FF 2006 4815).

A livello di legge è stato necessario risolvere alcuni problemi procedurali di grande complessità. Si è trattato in particolare degli aspetti seguenti:

a. il bicameralismo: le due Camere hanno l'obbligo di accordarsi sul modo di concretizzare l'iniziativa popolare generica. Sulla soluzione proposta per il caso in cui, in sede di votazione finale, la concretizzazione dell'iniziativa fallisca, non vi è tuttavia unanimità di consensi. Essa prevede che nella votazione popolare vengano presentati ai votanti i risultati delle ultime due votazioni in seno ai due Consigli. Non va neppure dimenticato che un fallimento resta possibile già in occasione delle votazioni sul complesso; in questo caso, tuttavia, non si dispone ancora di atti normativi definitivi da sottoporre a votazione;

b. la possibilità di presentare un controprogetto: se approva l'iniziativa, il Parlamento può presentare un controprogetto parallelamente all'atto normativo che la concretizza. Qui occorre tenere conto delle scadenze previste per i vari casi;

c. le diverse maggioranze richieste: nella votazione popolare è necessaria la maggioranza semplice o doppia a seconda del livello normativo dell'atto che concretizza l'iniziativa. In questo contesto si sono rivelate particolarmente complesse le norme riguardanti la formulazione della clausola referendaria, in particolare quando l'iniziativa è concretizzata sia a livello costituzionale che di legge;

d. la verifica da parte del Tribunale federale rende necessario definire ulteriori fasi procedurali: per disciplinare i rapporti (non ancora regolamentati) tra Assemblea federale e Tribunale federale nel caso di ricorsi, occorrerebbe in effetti modificare non solo la legge sul Tribunale federale ma anche la legge sul Parlamento.