Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine
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generica depositata, tanto che agli autori non è dato sapere con certezza cosa succederà alla loro rivendicazione. Altro elemento che mina la trasparenza à la durata della procedura che, a seconda del grado di complessità, può rivelarsi molto lunga. Secondo i termini di cui al disegno del Consiglio federale, occorre contare più di 7 anni dal momento in cui l'iniziativa è depositata fino a quando l'atto che la concretizza è approvato dall'Assemblea federale, e questo sempre che la complessità della materia non richieda tempi più lunghi. Si tratta di ordini di grandezza contrari a tutti gli sforzi profusi negli ultimi anni per ridurre i tempi dei processi di democrazia diretta nell'interesse degli iniziativisti e dei cittadini.
Chi dunque è per un sistema democratico improntato alla trasparenza e alla chiarezza non può avallare la legislazione proposta. Una soluzione potrebbe essere di semplificarla e di non regolamentare alcune situazioni – come è il caso oggi per l'iniziativa presentata in forma di proposta generica. Tuttavia, in un ambito così delicato come quello dei diritti popolari, appare problematico non prevedere una regolamentazione per tutti i casi possibili e intervenire solo nel caso concreto; non può infatti essere escluso il rischio di trattamenti arbitrari. A ciò si aggiunge che, proprio per l'iniziativa popolare generica, è difficile stabilire quale potrebbe essere la situazione «standard» e determinare la soluzione corrispondente. Viste le numerose possibilità di cui dispone l'Assemblea federale, occorre quindi fissare il modo di procedere per tutti i casi possibili.
Un'altra possibilità potrebbe essere quella di sottacere la complessità della legislazione nella speranza – giustificata – che una volta riconosciuta, i cittadini rinuncino allo strumento in questione. La Commissione, tuttavia, lo ritiene un approccio disonesto. L'Assemblea federale dovrebbe ammettere di aver commesso un errore e proporre ai cittadini di votare la rinuncia all'introduzione di questo nuovo strumento. Inoltre, se venisse introdotto, non si può escludere che i cittadini vi ricorrano malgrado tutto. In questo caso vi sarebbero buone ragioni di temere che le attese legate alla nuova forma d'iniziativa verrebbero deluse e che le istituzioni perderebbero credibilità a causa dei problemi che sorgerebbero al momento della trattazione dell'iniziativa.
Proponiamo pertanto di stralciare le disposizioni costituzionali riguardanti l'iniziativa popolare generica. Nella seduta del 27 agosto 2007 la Commissione ha accolto il decreto allegato con 23 voti, una astensione e nessuna opposizione.
2.2 Altre questioni vagliate dalla Commissione
2.2.1 Abrogazione dell'iniziativa popolare presentata in forma di proposta generica?
La Commissione si è interrogata sull'opportunità di stralciare dalla Costituzione non solo le disposizioni riguardanti l'iniziativa popolare generica ma anche quelle relative all'iniziativa in forma di proposta generica. Non ravvisando una necessità in tal senso, essa ha deciso con 15 voti contro 7 di non entrare in materia sulla corrispondente proposta. L'iniziativa in forma di proposta generica è più semplice dell'iniziativa popolare generica. Non consente di proporre modifiche di legge e per la sua trattazione l'Assemblea federale dispone di molte meno opzioni, in quanto non ha la possibilità di presentare un controprogetto. In questo modo si riduce anche il rischio che la trattazione dell'iniziativa si protragga a tempo indefinito.