Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine
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La valutazione della Commissione risultò negativa anche per quanto riguarda gli effetti dell'iniziativa unitaria. La Commissione constatò che, a differenza dell'iniziativa presentata in forma di proposta generica, l'iniziativa in forma di progetto elaborato era molto utilizzata: «Se ne può concludere che l'iniziativa unitaria, se lascerà all'Assemblea federale un ampio margine di manovra per la messa a punto di testi normativi definitivi, susciterà presumibilmente poco interesse» (FF 1991 III 681).
Pertanto, nel rapporto del 20 giugno 1991, la Commissione propose con 13 voti contro 6 di togliere di ruolo l'iniziativa parlamentare. Il 23 settembre 1991 il Consiglio nazionale aderì alla proposta commissionale votandola con 64 voti a favore e 41 contrari (Boll. Uff. N 1991 1617).
1.1.2 Un nuovo tentativo nell'ambito del progetto di riforma della Costituzione (96.091)
Nonostante le conclusioni perentorie cui era pervenuta la Commissione del Consiglio nazionale circa l'attuabilità dell'iniziativa unitaria, questo strumento venne riproposto alcuni anni più tardi nell'ambito del progetto di riforma della Costituzione federale (96.091), poiché il Consiglio federale aveva inserito nel suo disegno un capitolo riguardante la riforma dei diritti popolari. Ad avviso del Consiglio federale si trattava di garantire un sistema equilibrato, affinando gli strumenti a disposizione dei cittadini ma anche rendendone più difficile l'utilizzo. Per affinare il sistema, il Consiglio federale proponeva l'introduzione di un'iniziativa popolare generica; per irrigidire le condizioni d'utilizzo, suggeriva l'aumento del numero delle firme necessarie per depositare un'iniziativa popolare o lanciare un referendum. Secondo il progetto del Consiglio federale, 100 000 aventi diritto di voto oppure otto Cantoni avrebbero potuto chiedere, sotto forma di proposta generica, l'approvazione o l'abrogazione di disposizioni costituzionali o di legge. Se l'Assemblea federale fosse stata d'accordo, avrebbe provveduto all'elaborazione di un progetto. In caso contrario, avrebbe elaborato un progetto d'attuazione solo se l'iniziativa fosse stata approvata in votazione popolare.
Nel pertinente messaggio il Consiglio federale difendeva l'iniziativa generica definendola uno strumento estremamente duttile e sottolineando, in particolare, i seguenti vantaggi: mantenimento della coerenza interna dell'ordinamento giuridico; margine di manovra dell'Assemblea federale più ampio rispetto a quello concesso dall'iniziativa in forma di progetto elaborato; possibilità di svolgere la funzione di referendum abrogativo a posteriori (FF 1997 I 429-430). Per rendere lo strumento dell'iniziativa popolare generica più interessante agli occhi dei cittadini, il Consiglio federale proponeva di ridurre a 100 000 il numero delle firme necessarie e di fissare a 150 000 quello delle firme occorrenti per l'iniziativa popolare in forma di progetto elaborato.
Le Commissioni costituzionali delle Camere federali accolsero in modo sostanzialmente positivo l'iniziativa popolare generica. I dibattiti sulla riforma dei diritti popolari evidenziarono, tuttavia, la problematica dei cosiddetti «pacchetti». Nel tentativo di garantire l'equilibrio fra lo sviluppo dei diritti popolari e l'irrigidimento delle condizioni per il loro utilizzo, non si dedicò forse la necessaria attenzione all'esame dei singoli strumenti e delle problematiche connesse. Fu dunque proprio la volontà di presentare un pacchetto equilibrato a portare al fallimento della riforma. Inizialmente, la maggioranza della Commissione del Consiglio nazionale si