Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine

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La Commissione non ritiene opportuno proporre al Popolo e ai Cantoni l'abrogazione di uno strumento che dalla sua introduzione è comunque stato utilizzato dieci volte. Scopo del presente progetto è unicamente quello di ristabilire lo stato anteriore, ovvero la situazione giuridica esistente prima dell'introduzione dell'articolo costituzionale sull'iniziativa popolare generica.

Una minoranza di quattro membri non ritiene opportuno mantenere neppure l'iniziativa popolare in forma di proposta generica. Anche in questo caso, infatti, l'Assemblea federale ha carta bianca circa l'attuazione dell'iniziativa con la conseguenza che vi è grande incertezza sulle modalità di adempimento delle istanze degli iniziativisti. La procedura prevista per questa iniziativa lascia inoltre irrisolte diverse questioni o offre soluzioni poco soddisfacenti.

2.2.2 Contrapposizione di due iniziative riguardanti lo stesso oggetto?

Un'altra proposta analizzata dalla Commissione prevede, analogamente a quanto avviene per la votazione su un'iniziativa e il controprogetto, la possibilità di contrapporre in votazione popolare due iniziative che riguardano lo stesso tema ma propongono soluzioni divergenti. In questo caso, l'Assemblea federale non può presentare un controprogetto.

La proposta spianerebbe il terreno ad una procedura più efficiente poiché gli aventi diritto di voto avrebbero la possibilità di esprimersi lo stesso giorno su opzioni diverse riguardanti lo stesso tema. La Commissione non ha tuttavia voluto ripetere l'errore commesso con l'iniziativa popolare generica ed ha esaminato anche l'aspetto della concretizzazione di questa proposta a livello normativo. A tal fine sarebbero necessari adeguamenti della legge sul Parlamento e della legge sui diritti politici. Ne è emerso che, quasi come per l'iniziativa popolare generica, le autorità disporrebbero di più opzioni per la trattazione dell'iniziativa con la conseguenza di possibili ritardi nella procedura.

Se la proposta può risultare interessante per i votanti in quanto rappresenta una soluzione efficiente, per gli iniziativisti comporta un netto peggioramento della situazione attuale in quanto alla loro rivendicazione potrebbe esserne contrapposta un'altra. Ciò comporta anche una riduzione del margine di manovra per l'elaborazione di controprogetti insieme all'Assemblea federale. La Commissione ha quindi bocciato la proposta con 11 voti contro 4 e 9 astensioni.

Ad avviso della minoranza dei quattro membri della Commissione favorevoli alla proposta, essa avrebbe consentito di aumentare l'efficienza della procedura di voto, poiché ai votanti sarebbero state sottoposte tutte le varianti allo stesso momento.

3 Commento alle singole disposizioni

Art. 139 Iniziativa popolare per la revisione parziale della Costituzione fede-

rale

A seguito dell'introduzione di un articolo distinto per l'iniziativa popolare generica (art. 139a), l'articolo 139 disciplina ora esclusivamente l'iniziativa popolare elabora-