Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine
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espresse a favore della nuova forma di diritto popolare. Tuttavia, respinse l'innalzamento del numero delle firme necessarie per il deposito di un'iniziativa o il lancio di un referendum. Ciò indusse una parte dei suoi membri a negare il proprio sostegno sia all'iniziativa popolare generica sia al referendum facoltativo in materia amministrativa e finanziaria. Del progetto iniziale restò dunque poco o nulla, tanto che la Commissione propose al Consiglio di non entrare in materia. Il 9 giugno 1999 il Consiglio nazionale aderì alla proposta con 134 voti favorevoli e 15 contrari (Boll. Uff. 1999 N 1029).
Il Consiglio degli Stati non potè fare altro che accogliere la proposta di non entrata in materia. La sua Commissione costituzionale presentò tuttavia un'iniziativa parlamentare (99.436) volta ad ottenere un riesame dei diritti popolari. Il 30 agosto 1999 il Consiglio degli Stati approvò l'iniziativa con 30 voti favorevoli e 6 contrari (Boll. Uff. 1999 S 609 segg.). Sotterrato il progetto del Consiglio federale, si gettarono le basi per non abbandonare del tutto l'idea della riforma.
1.1.3 L'iniziativa parlamentare della Commissione costituzionale del Consiglio degli Stati (99.436)
L’iniziativa parlamentare 99.436 chiedeva che il disegno del Consiglio federale del 20 novembre 1996 concernente la riforma dei diritti popolari fosse riesaminato e che le proposte in grado di raccogliere la maggioranza dei voti fossero recepite in un nuovo progetto al fine di colmare talune lacune della normativa vigente in materia di diritti popolari.
La Sottocommissione «Diritti politici», composta da membri delle Commissioni delle istituzioni politiche (CIP) dei due Consigli, incaricata di elaborare il nuovo progetto, si pronunciò contro l'aumento del numero minimo delle firme necessarie e a favore dell'«affinamento» degli strumenti. L'iniziativa popolare generica, considerata un passo in questa direzione, venne inserita nel nuovo progetto di riforma dei diritti popolari praticamente all'unanimità e ne divenne uno degli elementi cardine, non da ultimo vista l'assenza di altre proposte di riforma in grado di raccogliere la maggioranza dei consensi.
Rispetto ai primi tentativi di concretizzare le richieste dell'iniziativa 87.224, il nuovo progetto risultava notevolmente perfezionato. Alcuni punti erano ormai assodati, ossia che un'iniziativa popolare generica può essere presentata soltanto in forma di proposta generica per chiedere modifiche costituzionali e legislative ma non per la modifica di un atto particolare. Per opporle un controprogetto, inoltre, l'Assemblea federale deve esplicitare la proposta degli autori dell'iniziativa, e deve essere garantita la possibilità di interporre ricorso presso il Tribunale federale. Il progetto venne tuttavia elaborato solo a livello costituzionale e non vi fu alcuna discussione in merito ai problemi che la legislazione d'esecuzione avrebbe potuto comportare.
Per il Consiglio degli Stati l'introduzione dell'iniziativa popolare generica era indiscussa. Si trattava unicamente di chiarire questioni formali quali il numero delle firme e i termini per la raccolta (Boll.Uff. 2001 S 484). In Consiglio nazionale, invece, una minoranza propose di rinunciarvi ritenendo inaccettabile uno strumento che obbliga coloro che vi ricorrono a rimettersi alla volontà del Parlamento per quanto riguarda il tenore definitivo del testo dell'iniziativa. In più, gli si rimproverava di non rispondere in alcun modo ai criteri di chiarezza e semplicità che