Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/64: 06.458 Iniziativa parlamentare. Rinuncia all'introduzione dell'iniziativa popolare generica · 11 pagine

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nullità parziale di un'iniziativa popolare (lett. a, disciplinata dall'art. 98 cpv. 2 LParl) e decreti sul preventivo o un'aggiunta al medesimo (lett. d, disciplinata dall'art. 94 LParl). Nell'ambito della lettera b, riguardante la concretizzazione dell'iniziativa (disciplinata dall'art. 104 cpv. 3 LParl), l'iniziativa popolare presentata in forma generica sostituisce l'iniziativa popolare generica.

Resta tuttavia in sospeso il caso di cui alla lettera c riguardante la concretizzazione di un decreto federale finalizzato alla revisione totale della Costituzione e approvato dal Popolo (lett. c). Per questa fattispecie piuttosto improbabile e che richiederebbe tempi lunghi potrebbe essere prevista, all'occorrenza, una regolamentazione ad hoc. La lettera c è stata introdotta con il decreto federale del 4 ottobre 2002, ma non è ancora entrata in vigore: se non venisse integrata nel presente decreto, la sua entrata in vigore renderebbe necessario un ulteriore decreto federale.

Art. 189 cpv. 1bis

Nell'ambito dell'introduzione dell'iniziativa popolare generica è stata prevista la possibilità di interporre ricorso al Tribunale federale per opporsi al progetto dell'Assemblea federale. Questa possibilità non è più necessaria e va quindi abrogata.

4 Ripercussioni

4.1 Ripercussioni finanziarie e sull'effettivo del personale

Il progetto non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale.

4.2 Applicabilità

Il presente progetto permette di evitare i considerevoli problemi d'esecuzione che, senza dubbio, l'introduzione dell'iniziativa popolare generica avrebbe comportato.

5 Forma dell'atto

L'introduzione dell'iniziativa popolare generica è stata decisa a livello costituzionale con decreto federale del 4 ottobre 2002 e successivamente approvata dal Popolo e dai Cantoni. Per ritornare su questa decisione è necessario stralciare le disposizioni costituzionali. A tal fine, il Popolo e i Cantoni devono potersi esprimere nuovamente su questo oggetto, sulla base di elementi chiari circa la complessità della legislazione d'esecuzione.