Rapporto della sottocommissione

Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 10 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo

Lettera d

La formulazione si rifà all'articolo 113 capoverso 4 Cost. che contiene una disposizione analoga relativa agli istituti di previdenza. La disposizione non precisa i requisiti minimi; questo compito spetta al legislatore. Quest'ultimo può ad esempio stabilire che gli assicuratori non possono

realizzare profitti nel settore dell'assicurazione malattie sociale (cfr. art. 13 cpv. 2 lett. a LAMal).

Come previsto dal capoverso 1 secondo periodo, chi è tenuto ad assicurarsi obbligatoriamente può scegliere liberamente un assicuratore malattie tra quelli autorizzati giusta la lettera d.

I requisiti minimi possono essere definiti in modo tale che oltre alle casse malati vere e proprie possano essere autorizzate anche imprese private (cfr. art. 11 LAMal). La disposizione

costituzionale lascia aperta questa possibilità.

Siccome si tratta di requisiti minimi, ne consegue che gli assicuratori che li adempiono hanno il diritto di esercitare l'assicurazione malattie. La formulazione della lettera d lo sottolinea precisando che gli assicuratori «sono» autorizzati.

Il tenore della disposizione parla di «esercitare un'attività nell'ambito dell'assicurazione contro le malattie» e non di «esercitare» o di «gestire» l'assicurazione malattie (per la scelta dei termini, cfr. art. 11 e 13 LAMal). Si tratta di una formulazione più aperta, che pone l'accento sul ruolo attivo degli assicuratori malattie e che racchiude l'idea che gli assicuratori esercitano se del caso (nei limiti permessi dalla legge) un'attività nei settori particolari dell'assicurazione malattie.

Lettera e

Questa disposizione si riferisce all'ammissione dei fornitori di prestazioni. Si tratta di una

disposizione centrale che – se le si vuole dare un contenuto materiale – rende indispensabili alcune decisioni. Punto di partenza della regolamentazione proposta è l'idea che nell'ambito

dell'ammissione a fornire le prestazioni occorre, da una parte, garantire un'offerta di cure di alta qualità e, dall'altra, lasciare un certo margine alla concorrenza. Una difficoltà particolare sta nel fatto che si tratta di disciplinare l'ammissione di diversi fornitori di prestazioni, non solo dei medici, ma anche degli ospedali ad esempio. Questo elemento fa optare per una formulazione aperta.

A differenza della lettera d, la lettera e parla di «condizioni» e non di «requisiti minimi». Giusta la lettera d l'assicuratore che soddisfa ai requisiti minimi è autorizzato a esercitare l'assicurazione malattie. Al contrario i fornitori di prestazioni devono, secondo la lettera e, adempiere condizioni che si riferiscono direttamente al principio della concorrenza. L'ammissione secondo la lettera e è quindi disciplinata in modo fondamentalmente diverso da quella prevista alla lettera d. In virtù della

Costituzione federale non vi è pertanto un diritto a esercitare un'attività a carico dell'assicurazione malattie.

Le condizioni devono essere adempiute non soltanto al momento dell'inizio di un'attività a carico dell'assicurazione malattie bensì anche nel corso dell'intera durata dell'attività, come sottolinea la formulazione del testo.

Le condizioni poste all'ammissione dei fornitori di prestazioni tengono conto da un lato dell'obiettivo di un approvvigionamento minimo della popolazione. Quest'obiettivo è imposto al sistema svizzero di assicurazione malattie già dalla legislazione attuale (cfr. FF 1992 I 136; DTF 123 V 305). Siccome i fornitori di prestazioni hanno un ruolo centrale nell'esercizio dell'assicurazione malattie, è opportuno disciplinare il perseguimento di detto obiettivo attraverso la loro ammissione. Le condizioni devono essere tali da consentire di avere un'offerta di cure di alta qualità (per es. fissando esigenze di qualità, di formazione e formazione continua, ecc.).