Rapporto della sottocommissione
Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 10 pagine
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La garanzia costituzionale della libera scelta dell'assicuratore malattie si applica di principio a tutte le persone soggette all'obbligo di assicurarsi. La legge può tuttavia prevedere eccezioni per le
categorie di persone che per l'assicurazione delle cure medico-sanitarie sono coperte da
un'assicurazione collettiva e che non devono avere una libertà di scelta. Si tratta ad esempio dei richiedenti d'asilo; il legislatore potrebbe tuttavia prevedere siffatte regolamentazioni anche per altri gruppi della popolazione.
Lettera b
La Confederazione stabilisce le prestazioni dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie. Ora e in
bis
relazione con l'articolo 117a capoverso 1 la Confederazione riceve inoltre la competenza di fissare i principi per un approvvigionamento della popolazione in prestazioni mediche efficace, appropriato ed economico. Questi criteri sono determinanti già nella legislazione vigente (cfr. art. 32 cpv. 1 LAMal). La nuova competenza della Confederazione può concernere soltanto l'approvvigionamento relativo alle prestazioni dell'assicurazione malattie poiché altrimenti essa andrebbe al di là del settore d'applicazione materiale dell'articolo 117a.
Lettera c
La lettera c rappresenta un elemento centrale nell'ambito dei principi. Menziona i criteri generali determinanti per l'organizzazione e l'esercizio dell'assicurazione malattie. Questi criteri sono rivolti a tutti i servizi, le persone e gli organismi che esercitano l'assicurazione malattie (primo periodo). Il secondo periodo si riferisce invece agli assicurati.
Il primo periodo si riferisce all'esercizio dell'assicurazione malattie. Questo termine è inteso in senso lato: l'esercizio comprende il finanziamento, il rimborso delle prestazioni, le relazioni con i fornitori di prestazioni e l'intera procedura. A livello costituzionale sono menzionati tre criteri fondamentali:
l'efficienza, l'effettività e la trasparenza. L'efficienza rinvia a diversi aspetti; può trattarsi della rapidità del disbrigo di una richiesta di prestazioni o dell'ottimizzazione della struttura amministrativa degli assicuratori. Il criterio dell'effettività sottolinea la necessità di esercitare l'assicurazione malattie tenendo sempre conto della realizzazione del suo obiettivo, ossia la protezione degli assicurati dal momento in cui insorge il rischio malattia. Il criterio della trasparenza, infine, impone che le persone e i servizi incaricati dell'esecuzione dell'assicurazione malattie siano obbligati ad agire sempre in maniera chiara e accessibile. Spetta al legislatore concretare questi criteri, il che gli conferisce un margine di manovra supplementare. Fondandosi sui criteri contenuti nella Costituzione federale possono ad esempio essere adottate misure volte a garantire la qualità.
Il secondo periodo stabilisce che la concorrenza a livello di qualità e prezzo tra i fornitori di
prestazioni e gli assicuratori è garantita. La presente disposizione propone una base legale per l'introduzione della libertà di contrarre in un sistema di concorrenza regolata. Non esclude pertanto una regolazione della concorrenza per mezzo ad esempio dell'obbligo di assicurazione, né gli elementi di pianificazione in determinati settori, né la compensazione dei rischi, né il rispetto dei principi generali che stanno alla base di una concorrenza ben funzionante; la disposizione indica tuttavia che l'assicurazione malattie sociale dev'essere fondata sulla concorrenza.
Il terzo periodo concerne gli assicurati. Si tratta di promuovere l'autoresponsabilità, in modo analogo a quanto avviene, ad esempio, nella previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (cfr. art. 111 cpv. 4 Cost.). Siccome la presente disposizione fa parte dell'articolo costituzionale sull'assicurazione malattie, ne consegue chiaramente che qui si promuove l'autoresponsabilità nell'ambito
dell'assicurazione malattie. Il legislatore può prendere misure in questo senso (in materia di
franchigie, aliquote percentuali o misure di prevenzione).