Rapporto della sottocommissione

Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 10 pagine

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fuori del sistema di finanziamento dell'assicurazione malattie e sono volti a finanziare settori che non rientrano nell'ambito dell'assicurazione malattie.

Il secondo periodo del capoverso 3 cita espressamente la riduzione dei premi. Non si tratta di una disposizione potestativa bensì di una disposizione imperativa, che fa della riduzione dei premi un obbligo per la Confederazione. La situazione economica degli assicurati deve essere presa in considerazione al momento in cui si definisce la riduzione dei premi. Altri aspetti possono parimenti essere presi in considerazione (per es. la presenza di bambini), cosa che il testo proposto mette in evidenza utilizzando il gerundio («tenendo conto»).

Il principio secondo cui la riduzione dei premi è di competenza non soltanto della Confederazione bensì anche dei Cantoni è espressamente definito nella Costituzione federale. Il diritto vigente prevede già che la riduzione dei premi concerne sia la Confederazione (cfr. art. 66 cpv. 1 e art. 66a LAMal) sia i Cantoni (cfr. art. 65 e 65a LAMal). La disposizione costituzionale riprende questo sistema di doppia competenza.

Occorre del resto notare che questa competenza comune della Confederazione e dei Cantoni sarà mantenuta nell'ambito della legislazione d'esecuzione della NPC (Nuova impostazione della

perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni); in questo ambito la riduzione dei premi è infatti considerata un «compito in comune» della Confederazione e dei Cantoni (cfr. FF 2005 5555; per la deliberazione parlamentare al Consiglio degli Stati cfr. Boll. Uff. 2006 S 157 segg.). Definire in modo più preciso la riduzione dei premi spetta al legislatore, che in questo ambito ha un ampio margine di manovra; egli è tuttavia limitato dal fatto che si tratta di un compito comune della Confederazione e dei Cantoni.

Le riduzioni dei premi non rientrano nei contributi dell'ente pubblico di cui al capoverso 3 primo periodo. Il tenore della disposizione lo stabilisce chiaramente. Di conseguenza le riduzioni dei premi non devono andare necessariamente all'assicuratore e altre soluzioni sono ammesse (per es. il versamento agli assicurati della riduzione dei premi).