Rapporto della sottocommissione
Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 10 pagine
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Viene sottolineato espressamente che la concorrenza dev'essere garantita in tutta la Svizzera. La concorrenza non dev'essere impedita da limitazioni regionali ma applicata secondo i criteri della qualità e dell'economicità. La linea direttiva perseguita dal Consiglio nazionale a livello di legge nell'ambito del progetto di finanziamento ospedaliero – che la Commissione del Consiglio degli Stati ha tuttavia nuovamente modificato nella seduta del 4 maggio 2007 – viene elevata a livello
costituzionale. Si tratta non soltanto della libertà di scelta dei fornitori di prestazioni in tutta la
Svizzera, bensì anche delle influenze esistenti da parte di limitazioni regionali dell'assunzione dei costi. Queste limitazioni vanno soppresse. Il riferimento al mercato interno svizzero non significa che contratti transfrontalieri tra assicuratori e fornitori di prestazioni siano completamente esclusi.
Capoverso 3
Il primo periodo del capoverso formula il principio del finanziamento dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie – ma non di quello dell'assicurazione d'indennità giornaliere. Il secondo periodo stabilisce la necessità di accordare riduzioni di premi. Qui si parla di «assicurazione delle cure medico-sanitarie» e non di «assicuratori malattie»; si intende pertanto il finanziamento del «sistema dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie».
Il primo periodo cita come mezzi di finanziamento da un lato i premi e le partecipazioni alle spese a carico degli assicurati e dall'altro i contributi dell'ente pubblico. Non si tratta di un'enumerazione esaustiva delle fonti di finanziamento autorizzate; possono infatti contribuire al finanziamento
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie anche i redditi da investimenti, le restituzioni a causa di trattamento non economico o i proventi dei regressi.
Premi degli assicurati: i premi degli assicurati vengono citati per primi. Il termine «premi» è
preferibile al termine «contributi» perché specifica chiaramente che si tratta di premi assicurativi. Il termine «contributo» sarebbe troppo vago e potrebbe designare anche le partecipazioni ai costi, che tuttavia vanno parimenti citate – segnatamente per la loro importanza quantitativa.
Partecipazioni degli assicurati alle spese: costituiscono un elemento centrale del finanziamento. Per analogia con il diritto vigente (cfr. art. 61 e art. 64 LAMal, nonché titolo marginale della seconda e della terza sezione) occorre pertanto citare la partecipazione ai costi (franchigia e aliquota
percentuale) accanto ai premi.
Contributi dell'ente pubblico: il capoverso 3 parla di «contributi pubblici » senza utilizzare l'articolo definito – a differenza del caso dei premi e delle partecipazioni ai costi. In tal modo si vuole
sottolineare che la forma dei contributi pubblici è lasciata aperta. Può trattarsi di contributi della Confederazione o dei Cantoni. Secondo il diritto vigente si tratta ad esempio dei sussidi cantonali agli ospedali (art. 49 cpv. 1 LAMal).
A livello costituzionale è definito esplicitamente che i contributi pubblici vengono versati agli
assicuratori. In tal modo è creata la base costituzionale per il modello di finanziamento monistico. In questo sistema tutti i mezzi di finanziamento (ossia i premi e i contributi pubblici) vanno
all'assicuratore malattie; i fornitori di prestazioni hanno pertanto un unico interlocutore in relazione con l'assunzione dei costi (l'assicuratore). Questo significa un cambiamento fondamentale rispetto al sistema attuale di finanziamento, secondo il quale in caso di trattamento ospedaliero il contributo cantonale va all'ospedale e non all'assicuratore (cfr. art. 49 cpv. 1 LAMal). Non è inoltre escluso che ad esempio strutture ospedaliere vengano finanziate, oltre che per mezzo dei contributi pubblici che vanno direttamente agli assicuratori, per mezzo di altri contributi pubblici (del Cantone o del
Comune). Questo è importante ad esempio per le case di cura. Detti contributi pubblici sono al di