Rapporto della sottocommissione
Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 10 pagine
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copertura in caso di infortunio, ad esempio nel caso in cui la Confederazione non dichiari l'assicurazione infortuni obbligatoria per tutta la popolazione. La copertura del rischi d'infortunio da parte dell'assicurazione malattie va tuttavia disciplinata – come finora – a livello di legge, poiché una copertura completa di questo rischio potrebbe già essere garantito in virtù dell'articolo 117 Cost.
La formulazione della disposizione stabilisce che l'assicurazione delle cure medico-sanitarie deve in ogni caso prevedere prestazioni per i settori della malattia e della maternità. Non si tratta pertanto di una mera disposizione potestativa, per cui rappresenta una garanzia importante nei confronti di una copertura sociale effettiva.
Settore della necessità di cure: una situazione di necessità di cure può sopraggiungere al di fuori dei settori della malattia, dell'infortunio e della maternità, in particolare se è legata all'invecchiamento. L'assicurazione delle cure medico-sanitarie può avere come oggetto la concessione di prestazioni in siffatta situazione o l'assunzione dei costi relativi a siffatte prestazioni. Il finanziamento di dette prestazioni dipende dal capoverso 3 dell'articolo, che prevede anche l'eventuale introduzione di un sistema di premi complementari (per es. per le persone di età superiore ai 50 anni).
Il settore della necessità di cure non deve necessariamente essere disciplinato nell'ambito
dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie. Si tratta di una disposizione potestativa, che lascia un certo margine di manovra al legislatore. Quest'ultimo – per quanto intenda adottare una
regolamentazione – può pertanto prevedere prestazioni per le situazioni di necessità di cure sia nell'ambito sia al di fuori dell'assicurazione delle cure medico-sanitarie.
Terzo periodo
Assicurazione d'indennità giornaliere: l'assicurazione malattie non deve comprendere
necessariamente un'assicurazione d'indennità giornaliere, anche se il diritto vigente prevede una regolamentazione in tal senso (cfr. art. 1a cpv. 1 LAMal). Il terzo periodo non contiene nessun principio materiale relativo all'introduzione di un'eventuale assicurazione d'indennità giornaliere, per cui il legislatore è libero in questo ambito; il capoverso 2 lettera b, che tratta i criteri che devono adempiere le prestazioni, si riferisce di conseguenza soltanto all'assicurazione delle cure medicosanitarie e non all'assicurazione d'indennità giornaliere. Tuttavia il capoverso 2 lettera a stabilisce espressamente che la Confederazione può dichiarare obbligatoria l'assicurazione d'indennità
giornaliere. Anche se non l'ha fatto nel diritto vigente, la Costituzione lascia aperta questa possibilità.
bis Capoverso 1
Il primo periodo sancisce i principi di un sistema sanitario di elevate qualità e (a complemento del cpv. 2 lett. b) economicità sotto il profilo medico; in analogia con l'articolo 61a Cost. (art. sulla
formazione) la Confederazione e i Cantoni sono soggetti insieme a quest'obbligo. Come risulta chiaramente dal passaggio «nell'ambito delle loro competenze», questa disposizione non è volta ad attribuire alla Confederazione nuove competenze in materia di approvvigionamento di cure; questo
bis
rimane di competenza dei Cantoni. Il primo periodo del capoverso 1 va interpretato semplicemente nel senso che laddove la Confederazione agisce direttamente o di fatto nell'ambito delle sue
competenze sull'offerta di cure (per es. attraverso la LAMal o la LAINF o eventualmente anche attraverso la legislazione sulla formazione professionale; cfr. tuttavia anche il cpv. 2 lett. b qui sotto), gli aspetti della qualità e dell'economicità devono essere presi in considerazione. In virtù del
secondo periodo la Confederazione e i Cantoni devono coordinare il loro impegno. Affinché questo coordinamento sia garantito – di nuovo in analogia con l'articolo 61a Cost. – si prevede si creare organi comuni comprendenti rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni. Possono inoltre essere previsti altri dispositivi, al fine di lasciar aperte tutte le possibili forme di collaborazione di diritto pubblico e di diritto amministrativo. I compiti e le competenze di un organo comune con