Rapporto della sottocommissione

Consultazione 2007/69: 05.055 Sì al ribasso dei premi delle casse malati nell'assicurazione di base. Iniziativa popolare. Controprogetti del Consiglio degli Stati e del Consiglio nazionale. · 10 pagine

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competenze di decisione e funzioni legislative devono essere fissati a livello di legge nonché, per quanto concerne i Cantoni, per concordato.

Capoverso 2

Il capoverso 2 stabilisce i principi materiali dell'organizzazione dell'assicurazione malattie. Esso non disciplina nessuna competenza, poiché la competenza della Confederazione scaturisce direttamente dal capoverso 1. La disposizione del capoverso 2 si prefigge di enunciare i principi che la

legislazione deve rispettare. Si tratta di formulazioni che in parte coincidono con gli altri articoli costituzionali relativi ai diversi settori delle assicurazioni sociali (per es. art. 112 o art. 113 Cost.).

Sotto il profilo terminologico la disposizione utilizza le seguenti designazioni:

- assicurazione contro le malattie/assicurazione: il sistema nel suo insieme, ossia l'assicurazione malattie in quanto componente delle assicurazioni sociali;

- assicuratore malattie/assicuratore: gli assicuratori che forniscono le prestazioni dell'assicurazione obbligatoria contro le malattie (cfr. art. 11 LAMal);

- cure medico-sanitarie: il settore del trattamento medico (ossia le cure in caso di malattia, infortunio, maternità e necessità di cure, sempre che la legge preveda una prestazione corrispondente);

- assicurazione delle cure medico-sanitarie: costituisce la parte dell'assicurazione malattie che copre il trattamento medico.

Per quanto concerne le singole lettere del capoverso 2 occorre notare quanto segue:

Lettera a

Il primo periodo riprende il tenore dell'attuale articolo 117 capoverso 2 Cost. Questa formulazione offre alla Confederazione la scelta tra tre modalità:

- l'assicurazione obbligatoria per l'intera popolazione;

- l'assicurazione obbligatoria per singoli gruppi della popolazione;

- la rinuncia a un obbligo.

Per quanto concerne l'assicurazione delle cure medico-sanitarie l'obbligo di assicurarsi per tutta la popolazione è il regime che prevale nel sistema attuale (cfr. art. 3 LAMal). Questo principio può essere ripreso senza modifiche. Per quanto concerne l'assicurazione d'indennità giornaliere la Confederazione non ha instaurato un regime obbligatorio. Anche questa regolamentazione può essere mantenuta; la Confederazione conserva tuttavia la possibilità di dichiarare obbligatoria l'assicurazione d'indennità giornaliere, in generale o per singoli gruppi della popolazione.

Si noti inoltre che la formulazione e la classificazione sistematica si rifanno all'articolo 113 capoverso 2 lettera e Cost. (relativo alla previdenza professionale).

Il secondo periodo della lettera a stabilisce la possibilità di scelta degli assicurati nell'assicurazione obbligatoria. Il tenore della disposizione indica chiaramente che la possibilità di scelta si riferisce imperativamente soltanto all'assicurazione delle cure medico-sanitarie (e non all'assicurazione d'indennità giornaliere). Nel caso dell'assicurazione d'indennità giornaliere la situazione è diversa a causa delle assicurazioni collettive concluse dai datori di lavoro, che restringono la possibilità di scelta della persona assicurata.

La possibilità di scelta si riferisce agli assicuratori autorizzati ad esercitare l'assicurazione malattie; la definizione di questi ultimi è contenuta nella lettera d. Questa possibilità di scelta è contenuta già nel diritto vigente (cfr. art. 4 LAMal); essa è volta a favorire la concorrenza tra gli assicuratori malattie.