Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 10Fedlex · Rapporto esplicativo

- 10 -

sone a commettere meno errori o se non altro errori meno gravi. Secondariamente si possono ottimizzare le infrastrutture affinché gli errori commessi non abbiano più risvolti fatali (forgiving roads, ovvero un sistema stradale a prova d’errore) e in terzo luogo si può potenziare la tecnica dei veicoli introducendo sistemi telematici in grado di preservare le persone dal commettere errori.

La terza soluzione è la più promettente. I veicoli di oggi sono già dotati di dispositivi di ogni genere che correggono le mosse dei conducenti. Si tratta spesso di interventi impercettibili o minimi, quindi ampiamente accettati. Vi sono tuttavia veicoli in fase di sperimentazione che sono in grado di circolare addirittura senza conducente. Non è musica per le nostre orecchie, ma è certo che i veicoli comandati da macchine sarebbero molto più sicuri di quelli guidati dagli uomini, i quali sono tuttavia molto restii a rinunciare al controllo dei propri mezzi. Il lancio sul mercato di simili veicoli potrebbe dunque rimanere pura utopia.

Dobbiamo quindi proseguire sulla strada delle misure volte a influenzare positivamente la condotta dei conducenti.

I conducenti devono in sostanza essere idonei a guidare un veicolo a motore. L’idoneità alla guida ingloba la maturità fisica e mentale (età minima), le condizioni fisiche e psichiche, il carattere e l’assenza di forme di dipendenza che possono compromettere l’attitudine alla guida. Ma tutto ciò non basta: si devono in più acquisire le conoscenze e i comportamenti necessari per raggiungere la competenza a condurre, che deve essere conservata e perfezionata durante tutta la vita. Il rischio derivante dalle azioni dell’uomo può essere contenuto garantendo l’osservanza delle norme della circolazione e il rispetto della segnaletica stradale.

Per raggiungere questi obiettivi vanno attuate le seguenti misure:

- Requisiti minimi per l'idoneità alla guida (Via sicura, misura 509; art. 14 cpv. 2

LCStr e art. 25 cpv. 3 lett. a avamprogetto LCStr)

In futuro il Consiglio federale dovrà poter stabilire requisiti minimi non solo per l’idoneità fisica e psichica, bensì anche per l’idoneità caratteriale.

- Età minima per ciclisti (art. 19 cpv.1 e 1bis avamprogetto LCStr)

Per principio, l’età minima per circolare in bicicletta sulle strade pubbliche dovrebbe essere di otto anni (deroghe a livello di ordinanza). Oggi l’età minima dipende dall’inizio della scuola dell’obbligo, disciplinato a livello cantonale.

- Requisiti concernenti gli accompagnatori (art. 15 cpv. 1 avamprogetto LCStr)

Oltre ad aver compiuto i 23 anni, gli accompagnatori di titolari della licenza per allievo conducente devono aver superato il periodo di prova previsto per i nuovi conducenti.

- Divieto di assunzione di alcol (misure Via sicura 508 e 517; art. 31 cpv. 2bis

avamprogetto LCStr)

Per le persone che hanno una particolare responsabilità nel traffico stradale (trasporto professionale di viaggiatori e merci) o rappresentano un pericolo particolare per gli altri utenti della strada (nuovi conducenti), è proposto un di-