Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/74: Via sicura; Programma d'intervento della Confederazione per una maggiore sicurezza sulle strade svizzere · 59 pagine
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105a avamprogetto LCStr)
Con una destinazione vincolata degli introiti delle multe a favore di misure volte ad aumentare la sicurezza stradale si vuole far sì che i controlli di polizia siano intensificati, ma non in generale, bensì a livello dei comportamenti scorretti particolarmente importanti per prevenire incidenti con morti e feriti gravi nonché sui tratti e durante gli orari particolarmente a rischio. Il fatto che maggiori controlli di polizia contribuiscano notevolmente ad aumentare la sicurezza stradale è dimostrato dalle esperienze dei Paesi che vantano un ruolo di primo piano nella sicurezza stradale e in cui l’attività di controllo è nettamente più intensa che in Svizzera.
- Coordinamento campagne sulla sicurezza stradale – presenza della polizia
(misure Via sicura 401 e 411; art. 2 avamprogetto di legge sul contributo alla prevenzione degli infortuni)
È previsto un accompagnamento intenso da parte della polizia delle campagne nazionali realizzate su mandato del Fondo di sicurezza stradale (FSS). Questa maggior presenza della polizia, particolarmente importante per l’efficacia delle campagne, va assicurata mediante accordi di prestazione tra il FSS e i Cantoni.
- Attribuzione di valore probatorio al risultato della prova dell’alito (misura Via
sicura 513; art. 55 cpv. 6 e 7 lett. d avamprogetto LCStr; art. 1 ordinanza concernente i valori limite di alcolemia)
La prova del sangue ordinata oggi per stabilire l’inabilità alla guida a causa di uno stato di ebrietà va sostituita, di regola, con la prova dell’alito. La prova del sangue, molto onerosa per tutti, dovrebbe essere eseguita solo in casi eccezionali.
- Divieto di segnalare controlli del traffico (art. 98a avamprogetto LCStr)
Si tratta di colmare le attuali lacune in materia di punibilità in caso di segnalazione di controlli del traffico da parte della polizia.
- Sanzioni più severe in caso di guida senza licenza di condurre o senza la li-
cenza per la categoria corrispondente (art. 95 n. 1 e 1bis avamprogetto LCStr)
Le pene devono essere equiparate a quelle della guida malgrado la revoca della licenza di condurre (delitto).
- Confisca e distruzione di veicoli a motore (art. 90a avamprogetto LCStr)
È disciplinata in particolare la possibilità dei tribunali, in caso di violazioni delle norme della circolazione qualificate come gravi, e segnatamente di notevole superamento della velocità, di confiscare e distruggere il veicolo dell’autore del reato.
- Uso di apparecchi per la registrazione dei dati per i conducenti che hanno su-
perato i limiti di velocità (art. 17a e 99 n. 9 avamprogetto LCStr)
Per evitare casi di recidiva, le persone a cui è stata revocata, per un periodo prolungato, la licenza di condurre a causa di delitti legati alla velocità possono guidare solo veicoli dotati di un apparecchio per la registrazione dei dati