Rapporto ADR

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

● A seguito di modifiche a livello di classificazione la sottosezione 4.1.4.4 viene stralciata.

● "MP15" (3 l per imballaggio interno) viene sostituito con "MP19" (5 l per imballaggio interno) in tutte le

193 materie, che secondo il capitolo 3.4 rientrano in LQ7 e che nella colonna "9b" della Tabella A presentano la disposizione speciale applicabile all'imballaggio in comune "MP15". In tal modo, per queste materie i valori concernenti l'imballaggio in comune secondo 4.1.10.4 vengono adeguati ai valori della suddivisione LQ (LQ7: 5 l per ciascun imballaggio interno).

● Fino ad ora non era chiaro se 4.3.2.2.4 andava applicato anche alle cisterne per il trasporto di gas

liquidi. Secondo il nuovo testo 4.3.2.2.4, la risposta è affermativa.

Disposizioni concernenti la spedizione

● Per poter rinunciare alla marcatura e all'etichettatura del sovrimballaggio non sarà più necessario,

come in precedenza, che l'intero marchio sia visibile; basterà che lo sia il numero ONU della merce pericolosa contenuta nel sovrimballaggio (5.1.2.1 a).

● Ad eccezione degli imballaggi unici e degli imballaggi interni aventi imballaggi combinati con un

contenuto massimo di 5 l o kg (cfr. 5.2.1.8 e 5.2.1.8.3), i colli con materie pericolose per l'ambiente che corrispondono ai criteri del paragrafo 2.2.9.1.10 devono sempre essere muniti di marchio durevole per materie pericolose (simbolo: pesce e albero).

● Le etichette devono essere conformi alle disposizioni. Con l'ADR 09 vengono ammesse lievi differenze

dovute al modello di un altro modo di trasporto che non pregiudicano il significato dell'etichetta (5.2.2.2.1).

● Sui due lati laterali dei veicoli trasportanti cisterne di capacità non superiore a 3000 l non vanno più

apposti i pannelli arancio prescritti al 5.3.2.1.5.

● L'etichettatura posta su pannelli pieghevoli e segnalazioni arancio come pure le lettere e le cifre

scambiabili di segnalazioni vanno assicurate (cfr. 5.3.1.1.6, 5.3.2.2.5 e 5.3.2.2.2.).

● Alle informazioni generali indicate sul documento di trasporto secondo 5.4.1.1.1 va aggiunto anche il

codice di restrizione in galleria quando il trasporto avviene attraverso una galleria con limitazioni (cfr. nuova lettera k).

● Le disposizioni concernenti le istruzioni scritte hanno subito molteplici modifiche: per quanto concerne

il contenuto e la forma, le istruzioni scritte devono corrispondere al modello prescritto al 5.4.3.4. Esse devono essere fornite dallo speditore e consegnate a tutti i membri dell'equipaggio del veicolo in una lingua che questi ultimi siano in grado di leggere e comprendere (5.4.3.2). Questi ultimi sono tenuti a leggerle prima dell'inizio del trasporto (5.4.3.3).

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove dei recipienti a pressione, aerosol e recipienti di piccola capacità contenenti gas (cartucce di gas) e cartucce per pile a combustibile contenenti gas infiammabili

Il capitolo 6.2 - concernente la progettazione, la fabbricazione, il controllo e l'equipaggiamento dei recipienti a pressione - è strettamente connesso alle sezioni 1.8.6 e 1.8.7 ed è strutturato come segue:

● sezione 6.2.1 con prescrizioni di carattere generale valide sia per i recipienti a pressione dell'ADR che

per quelli dell'ONU.

● sezione 6.2.2 con le disposizioni specifiche che i recipienti a pressione dell'ONU devono rispettare

oltre alle disposizioni generali della sezione 6.2.1.

● sezioni 6.2.3, 6.2.4 e 6.2.5 con le disposizioni specifiche - a complemento delle prescrizioni generali

della sezione 6.2.1 - per i recipienti a pressione, che non sono apparecchi a pressione "UN".

La sezione 1.8.7 illustra la procedura da adottare per la valutazione della conformità e per la prova periodica. Regole relative ai controlli amministrativi per le procedure descritte in 1.8.7 sono indicate in 1.8.6.