Rapporto ADR

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 2Fedlex · Rapporto esplicativo

Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

Classificazione

Vanno sottolineati i punti seguenti:

● Il termine “composizione illuminante” di cui nella tabella 2.2.1.1.7.5 (lista delle classificazioni dei fuochi

pirotecnici) è definito ex novo (cfr. nota 2).

● La sottosezione 2.1.3.5.5 precisa e completa l’attuale sottosezione 2.1.3.5.2 concernente la

classificazione di rifiuti la cui composizione non è nota nel dettaglio.

● Le condizioni che esentano la classe 3 dalle disposizioni ADR sono ampliate dall’elemento “soluzioni

pericolose per l’ambiente”, conformemente alla sottosezione 2.2.3.1.5. Tale ampliamento riguarda in particolare pitture e vernici.

● Tutte le materie delle classi da 1 a 9 rispondenti ai criteri della nuova sottosezione 2.2.9.1.10 sono da

considerare quali materie pericolose per l’ambiente, in aggiunta ai pericoli specifici delle rispettive classi (cfr. al riguardo 2.1.3.8).

● Dalla sottosezione 2.2.43.2 sono soppressi i numeri ONU 3132 e 3135. Il trasporto di tali materie è

pertanto autorizzato.

● La lista dei perossidi organici già classificati trasportati in imballaggi riportata alla sottosezione 2.2.52.4

è ampliata di 13 rubriche. In due casi è modificato il numero ONU della rubrica generica: 3,5,5- TRIMETILPEROSSIESANOATO DI ter-AMILE cambia da N° ONU 3101 a N° ONU 3105 e PEROSSIDICARBONATO DI DI-(2-ETILESILE) (concent. ≤ 62% dispersione stabile in acqua) passa da N° ONU 3117 a N° ONU 3119.

Lista delle merci pericolose

La Tabella A del capitolo 3.2 è completata e modificata in diversi punti. Vanno menzionate in particolare le modifiche seguenti:

● Le disposizioni speciali “TP” figuranti nella colonna 11 della Tabella A sono soppresse per tutte le

rubriche, salvo per N° ONU 3375 (NITRATO DI AMMONIO IN EMULSIONE, SOSPENSIONE o GEL). In futuro, il trasporto in cisterne mobili di 141 materie non sottostà più a un’autorizzazione specifica da parte delle autorità competenti.

● Vari clorosilani passano dal gruppo di imballaggio I al gruppo di imballaggio II nella colonna 4 della

Tabella A. Valgono a titolo di esempio: N° ONU 1250 (METILTRICLOROSILANO), N° ONU 1305 (VINILTRICLOROSILANO).

● A tutti i pesticidi recanti attualmente la disposizione speciale "61“ nella colonna 6 è attribuita in

aggiunta la disposizione speciale "274“, ad eccezione di N° ONU 3048 (PESTICIDA AL FOSFURO DI ALLUMINIO).

● Alla colonna 7 della Tabella A è assegnato un nuovo titolo. La medesima viene suddivisa in due

colonne distinte (7a e 7b). Nella colonna “7a” saranno riportati i codici da LQ0 a 24 ai sensi del capitolo 3.4 (limited quantities), nella colonna “7b” i codici da “E0” a “E5” secondo il nuovo capitolo 3.5 (merci imballate in quantità esenti). Il codice “E0” indica che la merce pericolosa non è esentata dalle disposizioni ADR. I codici E rimanenti si riferiscono alla tabella figurante al 3.5.1.2 e segnalano l’inapplicabilità delle disposizioni ADR (ad eccezione del capitolo 3.5), a condizione che le quantità massime ammesse siano rispettate.

● Per numerose materie il codice “T14” della colonna 10 della Tabella A è sostituito dal codice “T 20” o

“T 22”. Per poter trasportare in futuro tali materie il serbatoio delle cisterne mobili deve presentare uno spessore minimo maggiore a quello attualmente ammesso (cfr. paragrafo 4.2.5.2.6). Tale modifica interessa ad esempio N° ONU 1092 (ACROLEINA STABILIZZATA), N° ONU 1098 (ALCOL ALLILICO), N° ONU 1143 (ALDEIDE CROTONICA o ALDEIDE CROTONICA STABILIZZATA (CROTONALDEHIDE STABILIZATA).