Rapporto ADR

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

● Nella colonna 15 della Tabella A è assegnato un nuovo codice di restrizione in galleria a varie

rubriche. Vanno evidenziate le rubriche della classe 2, codice di classificazione 2A, 2O, 3A e 3O, il cui codice di restrizione in galleria attuale “E” è sostituito dal “C/E”. Un discorso analogo va fatto per le rubriche della classe 3, gruppo di imballaggio III, e le materie della classe 8, gruppo di imballaggio II, codici di classificazione CF1 e CFT. Per tutte queste materie è ora effettuata la distinzione tra "trasporto in cisterne" (= vietato in C, D ed E) e "trasporto in colli" (= vietato in E) per quanto riguarda il transito di gallerie (cfr. anche le disposizioni in 1.9.5.2.2 e 8.6.4).

● La rubrica N° ONU 2031 (ACIDO NITRICO, ad esclusione dell’acido nitrico fumante rosso contenente

al meno 65%, ma non più del 70% di acido) è completata dal modello di etichetta 5.1 nella colonna 5 della Tabella A. Attraverso tale misura si tiene conto del carattere comburente della materia.

● Per N° ONU 1017 (CLORO) il codice di classificazione "2TC" alla colonna 3b è sostituito dal codice

"2TOC". Nella colonna 5 della Tabella A il modello di etichetta 2.3 è completato dal modello di etichetta 5.1 e nella colonna 20 il numero di identificazione del pericolo "268" è sostituito da "265”. Attraverso tali modifiche si tiene conto del carattere comburente del cloro.

● Delle 14 nuove rubriche vanno rilevate in particolare le rubriche da N° ONU 3476 a N° ONU 3479 per

CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE CONTENUTE IN UN EQUIPAGGIAMENTO o CARTUCCE PER PILE A COMBUSTIBILE IMBAL-LATE CON UN EQUIPAGGIAMENTO.

Disposizioni speciali applicabili ad alcune materie od oggetti

L’ADR 2009 introduce alcune nuove disposizioni speciali e modifica altre già esistenti per determinate materie od oggetti:

● 188: per essere esentate dalle altre disposizioni dell’ADR è introdotta una nuova unità di riferimento

per le pile e batterie al litio nella fattispecie dell’"Energia nominale in wattora (Wh)". Quest'ultima non può superare le 20 Wh per le pile e le 100 Wh per le batterie (cfr. a e b). È richiesta la designazione in colli di cui alla lettera f) (nuova) se il collo comprende più di 4 pile contenute in equipaggiamento o più di 2 batterie contenute in equipaggiamento.

● 328: per ciascun tipo di costruzione di cartucce per pile a combustibile (ad eccezione di quelle

contenenti idrogeno in idruro metallico e che rientrano nella disposizione speciale 339) è introdotta una prova di caduta da 1.2 metri di altezza.

● 333: questa nuova disposizione speciale stabilisce che le miscele di etanolo (alcol etilico) e benzina

destinate all’utilizzo in motori ad accensione comandata vanno classificate sotto la rubrica N° ONU 3475, gruppo di imballaggio II, a prescindere dalla loro variazione di volatilità. Tale nuova disposizione poggia sull’attuale disposizione speciale 243.

● 335: questa nuova disposizione stabilisce che le miscele di materie solide non soggette alle

disposizioni ADR e le materie inquinanti per l’ambiente liquide o solide vanno trasportate con i numeri ONU 3077 o 3082, a seconda della presenza o assenza di liquidi liberi all’atto del carico della miscela o della chiusura dell‘imballaggio, del veicolo o del contenitore.

● 636: per essere esentata dalle disposizioni ADR, la massa lorda delle pile o delle batterie al litio usate

o di altre pile e batterie non al litio usate, precedentemente limitata a 250 g, non può superare 500 g.

● 654: questa nuova disposizione speciale intende agevolare il trasporto di accendini in previsione del

loro smaltimento.