Rapporto ADR

Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine

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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove di imballaggi per materie della classe 6.2

Poiché le disposizioni del capitolo 6.3 si applicano agli imballaggi per il trasporto di materie infettanti della categoria A, il titolo del capitolo è stato modificato in tal senso. Si tratta quindi di una mera precisazione, ininfluente a livello materiale.

Il capitolo 6.3 viene completato con disposizioni già applicate per imballaggi di materie delle restanti classi. Questo concerne segnatamente:

● l'esecuzione e la ripetizione delle prove (6.3.5.1)

● la preparazione degli imballaggi per le prove (6.3.5.2)

● la prova di caduta (6.3.5.3).

Prescrizioni relative alla costruzione e alle prove per grandi recipienti per il trasporto alla rinfusa (GIR)

● Nell'ADR 09 è introdotta una nuova disposizione (6.5.2.2.2) concernente la marcatura di GIR con il

carico di impilamento massimo ammesso. Questa disposizione è vincolante per tutti i GIR creati, riparati o rielaborati a partire dal 1° gennaio 2011.

● Nel quadro della prova sul prototipo, nei confronti di tutti i GIR impiegati per materie liquide e realizzati

dopo il 31.12.2010 (cfr. 6.5.6.13) è prescritta anche una nuova prova delle vibrazioni.

Prescrizioni relative a costruzione, equipaggiamenti, approvazione del prototipo, prove e controlli e

marcatura di cisterne fisse, cisterne amovibili, contenitori cisterna e casse mobili cisterna […]

Il capitolo 6.8 è stato modificato in più parti. In merito vanno sottolineati i punti seguenti:

● Alla sottosezione 6.8.2.4.5 viene stabilito che sulle prove, sui controlli e sulle verifiche secondo le

sottosezioni da 6.8.2.4.1 a 6.8.2.4.4 (controllo iniziale, controllo periodico, controllo e prova eccezionali) devono essere rilasciati attestati indicanti i risultati di queste operazioni anche in caso di risultati negativi.

● Le indicazioni concernenti la capacità che vanno riportate sulla placca secondo la sottosezione

6.8.2.5.1, vanno ora completate con il simbolo "S", se si tratta di serbatoi divisi in sezioni di capacità massima di 7500 litri per mezzo frangiflutti (cfr. anche 4.3.2.2.4).

● Secondo la nuova sottosezione 6.8.2.7, in linea di massima l'applicazione delle norme (EN) citate alla

sottosezione 6.8.2.6 è vincolante; il margine di manovra per l'emanazione di regolamenti/codici tecnici nazionali nell'ambito di queste norme è stato limitato e sarà possibile solo allo scopo di tener conto dei progressi scientifici e tecnici.

● In 6.8.3.2.3 viene stabilito in modo più preciso che le valvole di non-ritorno non soddisfano i requisiti

posti in questa sottosezione.

Prescrizioni relative agli equipaggi, all'equipaggiamento, all'esercizio dei veicoli e alla documentazione

● Le prescrizioni concernenti l'equipaggiamento da portare sull'unità di trasporto sono state rielaborate.

Oltre all'equipaggiamento minimo che deve essere presente durante ogni trasporto di merci pericolose, la nuova regolamentazione prevede un equipaggiamento supplementare stabilito in base al modello di etichetta della merce trasportata (cfr. da 8.1.5.1 a 8.1.5.3).

● Il corso di base secondo la sottosezione 8.2.2.3.2 deve trattare ora anche l'argomento delle restrizioni

alla circolazione in galleria (cfr. n).