Rapporto ADR
Consultazione 2007/77: Revisione del diritto concernente il trasporto di merci pericolose · 7 pagine
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Spiegazioni relative alle modifiche ADR 09 Allegato 2
Esenzioni relative al trasporto di merci pericolose imballate in quantità limitate
● Le unità di trasporto e i contenitori su unità di trasporto con i quali sono trasportati colli con merci
pericolose in quantità limitate conformemente al capitolo 3.4 devono riportare la menzione "LTD QTY" qualora non siano già muniti di pannelli color arancio. Sono escluse da tale misura le unità di trasporto con massa massima ammissibile (peso totale) non superiore alle 12 tonnellate. La misura non si applica neppure nel caso in cui si possa provare che la massa lorda dei colli con merci pericolose in quantità limitate trasportati non supera le 8 tonnellate per unità di trasporto (cfr. 3.4.10, 3.4.11 e 3.4.12).
● Ai sensi della nuova regolamentazione delle segnalazioni è introdotto un nuovo obbligo per lo
speditore secondo il quale lo speditore di "limited quantities" è tenuto ad informare il trasportatore sulla massa lorda delle merci prima che esse vengano trasportate (cfr. 3.4.9).
● Le nuove disposizioni in materia di segnalazione vanno applicate a partire dal 1.1.2011 (cfr. 1.6.1.18).
Merci pericolose imballate in quantità esenti
È introdotto un nuovo capitolo 3.5 per le merci pericolose imballate in quantità esenti. Tale capitolo si differenzia dal capitolo 3.4 nella misura in cui contempla anche merci pericolose del gruppo d'imballaggio I, prevede quantità inferiori e un triplo imballaggio.
Le merci pericolose imballate in quantità esenti secondo il capitolo 3.5 sottostanno alla regolamentazione seguente:
● Alle varie materie figuranti nel capitolo 3.2, Tabella A, colonna “7b” è attribuito il codice da “E 0” a “E
5”. Questi codici definiscono secondo la nuova tabella 3.5.1.2. le quantità esenti secondo il capitolo 3.5, le quali vanno da 1g/1ml per imballaggio interno e 300g/300ml per imballaggio esterno (E 5) a 30g/30ml per imballaggio interno e 1000g/1000ml per imballaggio esterno (E 1). "E 0" designa le merci non ammesse in quantità esenti.
● Sono definite alcune disposizioni minime per gli imballaggi interni, esterni e combinati e riportate
alcune prove per imballaggi (cfr. 3.5.2 e 3.5.3).
● Sui colli va apposta una nuova segnalazione “E” (3.5.4).
● Il numero di colli con merci pericolose imballate in quantità esenti è limitato a 1000 per ciascun veicolo
o contenitore (cfr. 3.5.5).
● Il trasporto accompagnato da un documento di trasporto va contrassegnato con la dizione “MERCI
PERICOLOSE IN QUANTITÀ ESENTI” e con l'indicazione della quantità di colli (3.5.6).
Le merci pericolose imballate in quantità esenti di cui al capitolo 3.5 non sottostanno ad altre disposizioni ADR (fatte salve la disposizione inerente alla formazione, la disposizione concernente la procedura di classificazione e determinate disposizioni generali di imballaggio).
Disposizioni relative all'utilizzazione degli imballaggi e delle cisterne
Nella parte 4 vanno segnalati i seguenti cambiamenti:
● Le istruzioni di imballaggio P620 e P650 per materie infettanti sono completate ciascuna con una
disposizione supplementare, secondo cui per il trasporto di materia animale le autorità competenti del paese di origine possono autorizzare imballaggi alternativi.