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Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

1.2 Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali

1.2.1 Requisiti della futura rete delle strade nazionali

L’attribuzione delle strade alla rete d’importanza nazionale avviene in base ai principi contenuti nel Piano settoriale dei trasporti. I criteri funzionali definiti sono misurabili e stabiliscono se un tratto adempie la funzione richiesta oppure no. Essi riguardano i seguenti elementi:

1. Garantire il passaggio del traffico di transito internazionale: questi collegamenti fanno parte della

rete stradale transeuropea (Transeuropean Road Network, TERN) e assicurano l’accesso alle aree metropolitane estere di Parigi, Lione, Torino, Milano, Vienna, Monaco, Stoccarda e Francoforte.3

2. Collegare la Svizzera all’estero (grandi agglomerati urbani): il collegamento dei grandi agglome-

rati urbani della Svizzera agli agglomerati transfrontalieri di dimensioni almeno equivalenti fa parte della rete nazionale. I grandi agglomerati urbani della Svizzera sono Ginevra, Losanna, Berna, Basilea, Lucerna, Zurigo, Winterthur, San Gallo e Lugano.

3. Collegare fra loro gli agglomerati di medie e grandi dimensioni: tutti i grandi agglomerati urbani

della Svizzera devono essere interconnessi. Gli agglomerati svizzeri di medie dimensioni vanno collegati ai grandi agglomerati urbani e tra di loro, se tali collegamenti presentano un elevato potenziale di domanda.

4. Collegare gli impianti di trasporto d’importanza nazionale: gli aeroporti nazionali, i porti renani e

gli impianti per il trasporto combinato da confine a confine devono essere allacciati alla rete.

5. Collegare i capoluoghi cantonali: i capoluoghi cantonali vanno collegati al grande agglomerato urbano

più vicino.

6. Garantire la funzionalità della rete sulle direttrici principali (ridondanza): laddove, sulle direttri-

ci principali est-ovest (A1) e nord-sud (A2), il traffico a lunga distanza rappresenta una parte significativa del traffico complessivo, la rete di base deve prevedere itinerari alternativi intelligenti. La Confederazione assicura così che la “sua” rete di traffico possa svolgere la sua funzione anche in caso di eventi straordinari come catastrofi naturali, incendi in galleria, ecc.

7. Collegare le grandi regioni turistiche alpine: le grandi regioni turistiche alpine rinomate a livello

internazionale che attestano ogni anno oltre 1,5 milioni di pernottamenti vanno in linea di massima collegate alla rete ferroviaria o alla rete di base stradale. Nelle località in cui vi sono già collegamenti ferroviari la strada va integrata nella rete complementare. Le regioni turistiche che attestano annualmente oltre 3 milioni di pernottamenti vanno collegate alla rete stradale di base in ogni caso.

Nel capitolo 1.2.2, il Consiglio federale illustra i proposti adeguamenti del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali e motiva l’inserimento di singoli tratti nella rete delle strade nazionali. Il capitolo 1.2.3 risponde agli interrogativi rimasti in sospeso nel Piano settoriale dei trasporti. La definizione della rete complementare è di competenza del Consiglio federale. Siccome vi sono strette interdipendenze tra la rete di base e la rete complementare, nel capitolo 1.2.4 il Consiglio federale presenta per informazione la prevista rete complementare. Il capitolo 1.2.5, infine, mostra le ripercussioni delle nuove attribuzioni per i singoli Cantoni. Indicazioni dettagliate relative all’inizio e alla fine dei nuovi tratti inseriti nella rete delle strade nazionali figurano nell’allegato 1.

3 Il sottocriterio “strade europee” del Piano settoriale dei trasporti non è stato utilizzato per l’attribuzione alla rete di base poiché i requisiti delle strade europee corrispondono a quelli delle strade principali a livello di standard di sistemazione.