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Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

2. Spiegazioni concernenti gli adeguamenti degli atti giuridici

2.1 Premessa

L’Assemblea federale decide definitivamente il tracciato generale e la specie delle strade nazionali da costruire (art. 11 LSN). Il tracciato generale definisce il collegamento su vasta scala di territori o regioni all’interno della rete. La specie delle strade nazionali contempla la loro classificazione. La LSN distingue tre classi diverse a seconda del grado di sistemazione tecnico-edilizio e del tipo di traffico cui le strade sono destinate.

Le strade nazionali soggiacciono all’EIA plurifase (n. 11.1 dell'allegato all'ordinanza concernente l’esame dell’impatto sull’ambiente). La prima fase dell’esame, che si riferisce al completamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali, va eseguita quando il Consiglio federale propone all’Assemblea federale l’approvazione del tracciato generale e la specie di strada nazionale (art. 11 LSN). L’obiettivo di questa prescrizione è di trovare il tracciato ottimale per le vie di collegamento da costruire e di individuare gli ostacoli insormontabili nei tracciati previsti.

In realtà, i tratti che in base al presente progetto dovrebbero essere inseriti nella rete, esistono già e sono percorribili da tempo. Pertanto la prima fase dell’EIA risulta superflua. È stata seguita la stessa procedura, quando nel 2000 il Parlamento ha aggiunto la strada del Prättigau alla rete delle strade nazionali. Ovviamente, in caso di sistemazioni che soggiacciono all’EIA occorre seguire le altre fasi della procedura.

2.2 Classificazione

La classificazione dei nuovi segmenti della rete rappresenta una componente essenziale del decreto del Parlamento. La LSN distingue tre classi di strade nazionali. Le prime due sono riservate esclusivamente al traffico degli autoveicoli, mentre la terza è aperta anche ad altri utenti. Inoltre, la prima classe è accessibile soltanto in determinati punti di raccordo e comporta sedi direzionali separate, senza intersezioni a raso. Le vie di collegamento con un grado di sistemazione tecnico-edilizio basso rientrano nella seconda classe. Anch’esse sono accessibili soltanto in determinati punti di raccordo e di norma non sono intersecate a raso (artt. 1-3 LSN).

Per l’attribuzione dei nuovi tratti alle classi delle strade nazionali ci si riferisce alla classificazione dei tratti di strade nazionali già esistenti. La maggior parte di questi tratti sono attualmente strade principali. In genere le strade principali sono arterie a traffico misto a doppia corsia e per il loro standard di sistemazione equivalgono a strade nazionali di terza classe. Alcuni segmenti riguardano autostrade cantonali e vengono attribuiti di norma alla seconda classe. Qualora una nuova strada nazionale soddisfi i criteri di due classi, il Consiglio federale ne terrà conto adeguatamente.

Nei tratti in cui vengono intraprese misure di sistemazione che ne modificheranno la classe, la decisione sulla classificazione del nuovo tratto spetta al Consiglio federale nell’ambito dell’approvazione del progetto generale. Se tratti della rete esistenti sono sostituiti con tratti nuovi – p. es. in seguito alla costruzione di circonvallazioni – il tratto originario viene stralciato dalla rete delle strade nazionali e attribuito successivamente alla rete stradale cantonale. Riguardo all’eliminazione di un tratto dalla rete delle strade nazionali e a un eventuale smantellamento della sezione stradale eliminata il Consiglio federale decide di volta in volta nell’ambito dell’approvazione del progetto generale per il nuovo tratto della rete.

La classificazione dei nuovi tratti proposta è descritta negli allegati 1 e 2.