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Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

opposizioni in materia di pianificazione sia quelle in materia di espropriazione. Diversamente, occorre seguire le procedure previste dal diritto federale.

Qualora al momento del passaggio in giudicato nel senso citato poc’anzi siano già state avviate procedure di indennizzo, queste verrebbero invalidate, in quanto nel frattempo il progetto definitivo è passato nella sfera di competenza della Confederazione. I costi processuali necessari, accumulatisi fino a quel momento, devono essere regolati nella decisione di stralcio. Di conseguenza occorre accordare legalmente alla Confederazione il titolo di espropriazione. Per le richieste di indennizzo occorre adire la commissione federale di stima.

Secondo il Consiglio federale, dinnanzi a un progetto approvato secondo il diritto cantonale e passato in giudicato occorre distinguere due fattispecie importanti.

A. Progetti approvati secondo il diritto cantonale e passati in giudicato, ma non ancora in fase di costruzione

Il Parlamento decide se la Confederazione riprende un progetto approvato secondo il diritto cantonale e passato in giudicato al momento dell’entrata in vigore del decreto concernente la rete. Per principio, in simili casi un progetto viene ripreso e realizzato. Non sarebbe plausibile in questo caso seguire nuovamente la lunga procedura di approvazione, tanto più che simili progetti sottostanno all'EIA e i diritti di difesa degli interessati sono garantiti alla stessa stregua di un progetto approvato ai sensi del diritto delle strade nazionali.

Riguardo al procedimento descritto occorre formulare un'importante riserva: il progetto deve soddisfare i requisiti del diritto federale in materia di norme e standard e la sua realizzazione deve essere necessaria nell’ottica degli interessi supremi della Confederazione. Deve infatti trattarsi di progetti importanti e non di piccoli adeguamenti dell’infrastruttura esistente. L’USTRA verificherà i progetti previsti in base a questi criteri e redigerà un rapporto in tal senso. In base a tale rapporto il Consiglio federale prenderà posizione su ognuno di questi progetti nell'ambito del messaggio. Spetta poi al Parlamento stabilire se la Confederazione riprenderà un simile progetto. Questa decisione viene pronunciata per ogni singolo progetto nell'ambito delle disposizioni speciali del decreto federale.

Se ripreso, il progetto viene incluso nel programma pluriennale di costruzione. Nell’ambito di tale programma, il Consiglio federale decide in quale momento costruire l’opera progettata. I Cantoni non possono accelerare i propri progetti per sollecitare la Confederazione ad agire. Diversamente, significherebbe che un Cantone può influenzare indirettamente il programma di costruzione della Confederazione e ignorare le priorità attribuite ai progetti all’interno del programma stesso. Pertanto, i progetti sottostanno alle stesse regole di priorità valide per gli altri progetti dell’attuale rete delle strade nazionali. Questa affermazione è applicabile in prima linea ai progetti di ampio respiro con un notevole volume d'investimenti ma anche a progetti più contenuti e meno significativi.

Fino al momento dell’entrata in vigore del decreto federale, i Cantoni devono farsi carico di tutti i costi accumulatisi fino ad allora, relativi alla pianificazione, alla progettazione, alla procedura di autorizzazione edilizia e di espropriazione e all’acquisto dei terreni. È quanto prevede il vigente ordinamento delle competenze. Non esiste peraltro alcuna base giuridica a livello federale che consenta di finanziare posticipatamente tali spese. E non vi è alcun motivo di creare una simile base, tanto più che non sarebbe possibile delimitare adeguatamente le spese sostenute in precedenza dai Cantoni. A partire da quel momento la Confederazione assume la responsabilità e il finanziamento completo di tutte le spese necessarie per le rispettive strade.

Non vengono invece ripresi i progetti cantonali non ancora passati in giudicato. Questa regola vale anche qualora i progetti siano già in fase di pianificazione e progettazione o i Cantoni abbiano già avviato la procedura di autorizzazione edilizia ed eventualmente di espropriazione. In questo caso, una procedura di espropriazione già avviata decade. Nell’ambito della decisione di stralcio, l'autorità competente deve disciplinare anche le necessarie spese processuali dell'espropriato. Questi progetti devono quindi seguire le fasi di pianificazione e progettazione