Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine
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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699
2.4 Trasferimento della proprietà
Fino alla fine del 2007 le strade nazionali erano di proprietà dei Cantoni. Con l’entrata in vigore della NPC, il 1° gennaio 2008, sono passate nelle mani della Confederazione. In seguito a questa profonda revisione, oltre ad adeguare il decreto concernente la rete occorre disciplinare parallelamente anche il passaggio di proprietà delle strade trasferite.
Il trasferimento della proprietà delle strade nazionali esistenti è avvenuto il 1° gennaio 2008 in concomitanza con l’introduzione della NPC. In previsione di ciò, le Camere federali hanno descritto nei dettagli le modalità del trasferimento della proprietà e introdotto le disposizioni transitorie corrispondenti nell’articolo 62a LSN (cfr. 05.070 messaggio concernente la legislazione esecutiva della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, pag. 5471 segg.). Ai tratti da introdurre nella rete delle strade nazionali devono essere applicabili per analogia gli stessi principi. Tuttavia, dato che le disposizioni transitorie citate erano valide unicamente per il passaggio di proprietà nell’ambito della NPC, occorre creare nella LSN un disciplinamento applicabile generalmente a tutti i successivi trasferimenti della proprietà.
2.5 Ripresa di progetti in corso
La realizzazione di grandi progetti stradali, dalla pianificazione all’entrata in servizio, richiede spesso più di un decennio. Secondo le legislazioni cantonali corrispondenti, questi progetti implicano numerose fasi: l’esame del progetto, il progetto preliminare, il progetto di pubblicazione, l’approvazione dei piani incluse le eventuali procedure di opposizione e di ricorso, la gara d'appalto e l’esecuzione dei lavori di costruzione. Numerosi progetti situati sui futuri tratti della rete d’importanza nazionale si trovano in una delle fasi descritte, per cui occorre chiarire come procedere dopo l’entrata in vigore del decreto concernente la rete.
Da quel momento i progetti saranno sottoposti al diritto federale, i cui requisiti di tecnica edilizia si discostano in parte da quelli delle legislazioni cantonali. Inoltre, il diritto federale prevede una procedura articolata su diversi livelli, ognuno dei quali implica competenze proprie. Per esempio, secondo la legge sulle strade nazionali i progetti di sistemazione devono essere dapprima presentati sotto forma di progetti generali. Questi progetti devono segnatamente recare i tracciati delle strade, i punti di collegamento e le opere d’intersezione (art. 12 LSN). L'approvazione di questi progetti spetta al Consiglio federale. I progetti approvati costituiscono la base per l’elaborazione dei progetti esecutivi, i quali indicano la specie, l’ampiezza e la posizione dell’opera, con tutti gli impianti accessori, i particolari tecnici della costruzione e gli allineamenti (art. 21 LSN). Il DATEC rilascia l’approvazione dei piani, che contiene parallelamente il titolo di espropriazione in virtù del diritto federale.
A partire dall’entrata in vigore del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali, i progetti elaborati dai Cantoni devono soddisfare i requisiti del diritto federale. Questi progetti devono essere trattati diversamente, a seconda del grado di elaborazione (capitolo 2.6).
2.6 Commento alle modifiche della legge federale sulle strade nazionali Articolo 4a
Come illustrato nel capitolo 2.8, il vigente decreto concernente la rete non soddisfa più le attuali disposizioni degli atti giuridici. Pertanto, occorre recepire nella legge le disposizioni legislative ancora necessarie del decreto del 1960. Questo riguarda soltanto ancora l’articolo 2 capoverso 1 concernente la modifica della classificazione che deve però essere modificato leggermente. La versione vigente autorizza infatti il Consiglio federale a modificare, d’accordo con il Cantone, una classificazione stabilita dall’Assemblea federale. Questa prescrizione tiene conto del fatto che prima dell’entrata in vigore della NPC le strade nazionali erano un compito comune della Confederazione e dei Cantoni. Dall’inizio del 2008 la Confederazione è responsabile unica di questa rete strada-