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Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

le. Spetta quindi unicamente al Consiglio federale modificarne la classificazione previa consultazione dei Cantoni interessati. Con questa nuova formulazione, la decisione del Parlamento in caso di conflitti diventa superflua. Dal punto di vista del contenuto, l’articolo 2 capoverso 2 è praticamente una ripetizione dell’articolo 22 LSN, per cui non sussiste alcun bisogno di intervenire a livello legislativo.

Articolo 8a capoverso 1

Secondo il capoverso 1, in forza di questa disposizione, le strade aggiunte alla rete viaria nazionale diventano per principio e gratuitamente di proprietà della Confederazione (successione universale). La Confederazione riprende tuttavia soltanto le parti di impianti funzionali all’esercizio delle strade e della proprietà. Le eventuali particelle non più utilizzate restano al Cantone.

Il passaggio gratuito di proprietà delle strade nazionali potrebbe causare ai Cantoni una maggiore necessità di ammortamento straordinario al momento del trasferimento, sempreché i valori patrimoniali corrispondenti siano ancora contabilizzati. L’ammortamento unico di questi valori contabili residui potrebbe comportare un consistente disavanzo del conto corrente, senza che vi sia un’erosione di liquidità. A sua volta questo disavanzo potrebbe collidere con le disposizioni cantonali relative a un contenimento del disavanzo oppure causare un aumento della pressione fiscale. Nell’ambito della legislazione sul bilancio, i Cantoni hanno tuttavia la possibilità di trasformare i valori contabili residui in “contributi agli investimenti della Confederazione” e di effettuare, come al solito, gli ammortamenti nei tempi previsti. Questa procedura consente di evitare oneri straordinari nel conto corrente dei Cantoni e risulta pertinente in quanto evita di intervenire nella legislazione finanziaria cantonale.

Articolo 8a capoverso 2

Il capoverso 2 definisce, per certi versi, in forma speculare al capoverso 1, che in base a questa disposizione la proprietà delle strade eliminate dalla rete nazionale passa per principio e gratuitamente al rispettivo Cantone. Dall’altro esso stabilisce che anche la proprietà di una strada sostituita da una nuova strada dal tracciato diverso (p. es. entrata in servizio di una circonvallazione) passa senza indennizzo al rispettivo Cantone. Il passaggio della proprietà avviene al momento dell’eliminazione dalla rete o dell’entrata in servizio delle nuove strade.

Fino all’entrata in vigore della NPC queste disposizioni non erano necessarie. I Cantoni erano i proprietari delle strade nazionali, per cui una strada eliminata o sostituita diventava nuovamente strada cantonale, senza necessità di provvedere a trasferimenti di proprietà.

Articolo 8a capoverso 3

Secondo il capoverso 3, l’Assemblea federale decide come procedere se, al momento dell’entrata in vigore delle modifiche del decreto concernente la rete delle strade nazionali, su un tratto vi è un progetto approvato in base al diritto cantonale e passato in giudicato.

Riguardo al passaggio in giudicato occorre precisare quanto segue: secondo la legislazione delle strade nazionali (art. 27e LSN) con l’approvazione dei piani il DATEC decide parallelamente anche delle opposizioni relative al diritto di espropriazione. In questo senso, l’approvazione dei piani riveste una duplice funzione. Per i propri progetti stradali, numerosi Cantoni seguono la stessa procedura di opposizione in materia di autorizzazione edilizia e di espropriazione. La legislazione di alcuni Cantoni prevede invece una prassi separata per le opposizioni relative alle espropriazioni. In questi casi un progetto è legalmente valido soltanto se sono state liquidate sia le