Avamprogetto e rapporto

Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 30Fedlex · Progetto

Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

previste dal diritto federale. L’Ufficio federale competente non ripeterà ovviamente la pianificazione fin dall’inizio, ma proseguirà i lavori avvalendosi delle basi preesistenti e applicando le disposizioni della legislazione federale.

B. Progetti cantonali approvati e passati in giudicato, in fase di costruzione

Secondo il Consiglio federale, i progetti che al momento dell’entrata in vigore del decreto concernente la rete sono in costruzione devono essere completati e finanziati per principio dai Cantoni. I Cantoni dovrebbero quindi continuare ad assumersi la piena responsabilità di un progetto in fase così avanzata, tanto più che hanno adottato autonomamente le principali decisioni riguardo al contenuto e al volume del progetto, al finanziamento, all’attribuzione dei lavori, alle condizioni del contratto d’appalto e ai tempi di realizzazione. Inoltre, un passaggio di proprietà del progetto nella fase di costruzione comporta notevoli difficoltà di natura pratica e giuridica, per cui un procedimento simile appare inadeguato. Oltretutto, le risorse finanziarie stanziate dalla Confederazione per il proprio programma di costruzione sono già state investite interamente in altri progetti edilizi, per cui non sarebbe nemmeno possibile finanziare subito un altro progetto già in fase di realizzazione. Proprio per questo, il Consiglio federale ritiene fondamentalmente che le rispettive strade debbano diventare di proprietà della Confederazione solo con la loro apertura al traffico.

Può capitare che al momento dell’apertura alla circolazione le procedure concernenti l'indennizzo dell'espropriazione non siano ancora concluse. Inoltre è pensabile che non tutti i fondi appartengano già al proprietario delle opere, in quanto la costruzione delle strade è iniziata sulla scorta di una immissione in possesso anticipata. In questo caso è opportuno concludere la procedura cantonale di indennizzo, tanto più che il Cantone, oltre ai costi del progetto, deve assumere anche i costi per l’acquisizione del fondo. Invece bisogna fare salva la procedura federale di indennizzo per le richieste di indennizzo già presentate o future, in caso di immissioni eccessive derivanti dall’esercizio delle strade.

Articolo 8a capoverso 4

Questa disposizione rimanda all’articolo 62a, applicabile per analogia per le modalità del passaggio di proprietà. Nei dettagli si tratta dei seguenti aspetti:

- Nella proprietà rientrano anche i diritti e i doveri stabiliti per contratto o mediante decisione formale, come

doppie destinazioni, condutture per l’acqua, acque di scarico, gas, calore prodotto a distanza, telecomunicazioni, elettricità, ripari fonici, antenne di telefonia mobile, aree di posteggio e manufatti, cavalcavia e sottopassaggi. Questi contratti e decisioni devono essere ripresi.

- L’ufficiale del registro deve trasferire i fondi e i diritti reali limitati assunti al momento dell’entrata in vigore

del nuovo disciplinamento al nuovo proprietario o al titolare (Confederazione o Cantone). A tale scopo, gli uffici del registro fondiario ricevono un elenco dei fondi e dei diritti reali limitati trasferiti alla Confederazione o al Cantone, i quali sono designati dal Consiglio federale. Bisogna rinunciare a ulteriori formalità. L’iscrizione nel registro fondiario è esente da tasse e imposte.

- L’USTRA necessita, per sé stesso e per i futuri gestori, di tutti i documenti rilevanti che forniscano informa-

zioni sull’attuale stato d’esecuzione (atti concernenti le opere edilizie, documenti per la manutenzione e l’esercizio delle strade, ecc.). I Cantoni devono consegnare questi atti alla Confederazione al momento del trasferimento della proprietà. Gli atti storici e i giustificativi contabili rimangono invece presso i Cantoni. Questo è applicabile per analogia anche nel caso opposto, cioè se strade della Confederazione tornano di proprietà dei Cantoni.