Avamprogetto e rapporto
Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine
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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699
Punto II
Sotto questo punto deve essere abrogato il decreto federale del 1960 concernente la rete delle strade nazionali. Dato che il vecchio decreto non è stato emanato ai sensi del nuovo diritto, esso va abrogato mediante un disciplinamento che tenga conto del pertinente livello legislativo (parallelismo delle forme). Per evitare al Parlamento di dover emanare un’ordinanza d’abrogazione propria, l’attuale decreto federale deve essere abrogato mediante la legge.
2.7 Commento alle modifiche della legge federale concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
2.7.1 Principi della compensazione
Secondo il capitolo 1.3.4 l’esercizio e la manutenzione dei nuovi elementi della rete causeranno alla Confederazione un onere annuo supplementare di 150 milioni di franchi, importo che, secondo il parere del Consiglio federale, dovrà essere compensato dai Cantoni. La soluzione migliore è che questa compensazione avvenga attraverso i contributi per le strade principali e i contributi non direttamente vincolati alle opere. Nel fare ciò, entrambi i crediti a preventivo devono essere ridotti uniformemente rispetto all'attuale dotazione. Questa procedura implica le modifiche della LUMin, indicate di seguito.
2.7.2 Contributi non direttamente vincolati alle opere Articolo 4 capoverso 5
Secondo la disposizione vigente, la quota per i contributi non direttamente vincolati alle opere ammonta almeno al 10 per cento del prodotto dell’imposta sugli oli minerali assegnati al traffico stradale. L’1 per cento di queste entrate equivale all’incirca a 36 milioni di franchi. Ora, questa quota minima stabilita per legge dev’essere ridotta al fine di conferire al Consiglio federale un margine di manovra sufficiente a procedere alla compensazione. È sufficiente ridurre tale quota del 4 per cento, ciò che costituisce all'incirca 140 milioni di franchi. Ciò non significa tuttavia che i crediti a preventivo annui verranno ridotti esattamente di questo importo. La riduzione si limita all’essenziale, ovvero, secondo le stime attuali, a 110 – 115 milioni di franchi. La prescrizione menzionata dev’essere adeguata in modo tale da sostituire la cifra 10 con la cifra 6.
Articolo 35a
In base agli articoli 34 e 35 LUMin, i contributi non direttamente vincolati alle opere sono commisurati alla lunghezza delle strade aperte agli autoveicoli, strade nazionali escluse, e all’onere stradale dei Cantoni. Qualora vengano ridotti unicamente i crediti a preventivo (almeno al 6 per cento, a fronte di almeno il 10 per cento attuale degli introiti vincolati), tutti i Cantoni dovrebbero contribuire alla compensazione in funzione della lunghezza delle loro strade e del loro onere stradale, quindi anche i Cantoni che non cedono strade alla rete viaria nazionale. Tuttavia, secondo il Consiglio federale, solo i Cantoni che cedono strade alla Confederazione devono provvedere alla compensazione, ciò che implica un completamento dell’attuale meccanismo di ripartizione. La disposizione proposta autorizza il Consiglio federale ad adeguare a livello di ordinanza la ripartizione dei contributi non direttamente vincolati alle opere in conseguenza del nuovo decreto concernente la rete.