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Consultazione 2007/84: Adeguamento del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali · 58 pagine

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Adeguamento del decreto concernente la rete delle strade nazionali / G242-0699

La LUMin non prevede una quota minima di introiti fiscali a destinazione vincolata per le strade principali. Pertanto, la compensazione proposta viene ottenuta riducendo in maniera corrispondente i crediti a preventivo. In questa rubrica devono essere risparmiati 35 – 40 milioni di franchi.

Anche in questo caso bisogna badare affinché solo i Cantoni che cedono strade alla rete viaria nazionale provvedano alla compensazione. I meccanismi di ripartizione vanno quindi riveduti anche per le strade principali. L’articolo 13 capoverso 4 LUMin getta le basi legali necessarie.

2.8 Commento alle modifiche del decreto federale concernente le strade nazionali

Il decreto federale vigente non soddisfa più le disposizioni costituzionali relative agli atti giuridici. Secondo l’articolo 163 Cost., l’Assemblea federale emana norme di diritto sotto forma di legge federale o ordinanza. Gli altri atti sono emanati sotto forma di decreto federale. Il decreto del 1960 concernente la rete contiene oltre alla determinazione della rete delle strade nazionali, anche norme di diritto. Ora, questi due elementi devono essere separati: le norme di diritto ancora necessarie vengono recepite nella LSN (capitolo 2.6), mentre la rete delle strade nazionali viene determinata all'interno di un decreto federale semplice.

Secondo il vigente articolo 3 del decreto concernente la rete, nei progetti generali il Consiglio federale decide il punto in cui una strada nazionale si situa all’esterno o all’interno della zona urbana rispettivamente all’esterno o all’interno della zona alpina. Questa prescrizione poggia sul fatto che finora i Cantoni dovevano contribuire ai costi di fabbricazione in base ad aliquote diverse a seconda che la strada nazionale si trovasse appunto all’esterno o all’interno della zona urbana o alpina (cfr. art. 7a e art. 11 LUMin). Dall’entrata in vigore della NPC, la Confederazione finanzia da sola questi investimenti, per cui la disposizione in questione diventa superflua e può quindi essere abrogata.

Allegato

L’entità della modifica dell’attuale testo del decreto e dell’allegato richiede, conformemente alle direttive di tecnica legislativa, una revisione totale del decreto federale. A livello materiale, il Parlamento decide tuttavia unicamente delle modifiche dell’attuale decreto federale. L’allegato riporta quindi la rete delle strade nazionali aggiornata, in particolare i tratti esistenti e quelli completati. Esso contiene il tracciato, la classificazione e la numerazione (cfr. anche capitoli 2.2 e 2.3).

Per questioni di chiarezza, nel rapporto esplicativo le modifiche della rete sono elencate separatamente (allegato 3).

L’allegato del decreto federale prevede inoltre disposizioni particolari per singole sezioni stradali che nel frattempo sono state dichiarate strade nazionali. Esso elenca in particolare (cfr. spiegazioni al capitolo 2.6):

- tutti i singoli progetti passati in giudicato e ripresi dalla Confederazione;

- i progetti in fase di realizzazione; vi si precisa che il Cantone deve completare questi progetti a proprie spese

e che le strade in questione diventano di proprietà della Confederazione soltanto con la loro apertura al traffico.