Rapporto OPBioc
Consultazione 2007/89: Revisione parziale di 7 ordinanze relative ai prodotti chimici · 2 pagine
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Dipartimento federale dell'interno DFI
Ufficio federale della sanità pubblica UFSP
Unità di direzione protezione dei consumatori
Art. 38 cpv. 5
Determinati dati non devono essere apposti sull'etichetta bensì sull'imballaggio o figurare su un foglio illustrativo accluso: questa agevolazione vale anche per le istruzioni di pronto soccorso, secondo il capoverso 3 lettera g del suddetto articolo. Tale disciplinamento corrisponde all'articolo 20 capoverso 3 (in fine) della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998 relativa all'immissione sul mercato dei biocidi, GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1, rettificato in GU L 150 del 8.6.2002, pag. 71. Con tale completamento si recupera il ritardo legislativo accumulato.
Art. 41a
Per quanto concerne gli obblighi successivi connessi con la classificazione o l'etichettatura (p.es.
disposizioni inerenti alla consegna), per i principi attivi e i biocidi già classificati ed etichettati
conformemente ai criteri menzionati nel regolamento GHS della CE devono essere considerate la vigente classificazione contenuta nella scheda dei dati di sicurezza ed eventualmente la risultante caratterizzazione (cfr. i commenti relativi all'articolo 56e OPChim).