Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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accessibili in aree in stato di necessità, perché teme che da lì i prodotti giungano sui mercati di Paesi ad alto potere d’acquisto, da cui deve attingere i contributi a copertura delle spese di ricerca e di sviluppo.

Il testo proposto è:

Art. 9a II. In particolare

1Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale, tale merce può essere utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.

2Se ha immesso sul mercato nazionale un dispositivo che consente l’impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

3Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale, tale materiale può essere riprodotto nella misura necessaria all’utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a 40.

4 L’immissione sul mercato nazionale di merce protetta da brevetto regolarmente venduta all’estero non richiede il consenso del titolare del brevetto se

a) tale merce non è soggetta a disciplina dei prezzi né nel territorio nazionale né nel Paese in cui è immessa sul mercato;

b) nel Paese in cui la merce è immessa sul mercato le invenzioni sono debitamente protette; e

c) la merce non è stata immessa sul mercato estero per soddisfare i bisogni fondamentali di strati della popolazione che dispongono di uno scarso potere d’acquisto.

Argomenti a favore:

- Riguardo all’ambito d’applicazione, la deroga all’esaurimento nazionale coin-

cide per ampi versi con la variante che prevede il regime dell’esaurimento internazionale con deroga per mercati dalle condizioni quadro divergenti. Si rimanda pertanto agli argomenti a favore di tale opzione (n. 2.1.3.3).

- La variante agevola il commercio transfrontaliero dei beni brevettati i cui prezzi

si formano, in Svizzera e all’estero, sotto la spinta della concorrenza e di una protezione brevettuale equivalente a quella svizzera. In tale contesto il mercato nazionale e quello internazionale tendono a contribuire in misura analoga al riflusso di mezzi necessario alle attività di ricerca e di sviluppo.

- Nella misura in cui i prezzi vengono fissati o controllati dallo Stato e quindi

sfuggono al libero gioco della domanda e dell’offerta, l’esaurimento nazionale dei brevetti contrasta la concorrenza regolamentare. Viene pertanto salvaguar-

40 FF 2004 3723.