Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo

La maggioranza concorda con una perizia esterna commissionata dal Consiglio federale41, sostenendo che il sistema dell’esaurimento regionale può essere introdotto solamente sulla base della reciprocità, ossia nel quadro di un accordo. Una corrente minoritaria ritiene addirittura che, alla luce degli impegni internazionali assunti dalla Svizzera, l’esaurimento regionale bilaterale può essere realizzato soltanto nell’ambito di un’unione doganale42. Ad ogni modo la Svizzera, decretando unilateralmente l’esaurimento regionale, violerebbe – sempre secondo la maggioranza – il principio della nazione più favorita previsto dall’Accordo TRIPS (cfr. n. 4.2). Il Consiglio federale non intende trascurare preoccupazioni giuridiche di rilievo e mettere a repentaglio la reputazione svizzera di partner contrattuale affidabile. Ritiene pertanto che l’esaurimento regionale possa essere realizzato soltanto avviando negoziati con la CE e gli Stati membri dello SEE.

Nel rapporto del 3 dicembre 2004 il Consiglio federale si diceva consapevole del fatto che difficilmente la Svizzera poteva ottenere dalla CE o dagli Stati dello SEE l’esaurimento regionale nel diritto dei brevetti senza passare dall’esaurimento internazionale a quello regionale anche per i beni protetti da un diritto di marchio o d’autore e senza riprendere l’acquis comunitario in materia di proprietà intellettuale e di eventuali altre politiche orizzontali. Contatti preliminari in vista di un accordo agricolo con l’Unione europea e colloqui con la competente Direzione generale Mercato interno, effettuati nell’estate del 2006, hanno convalidato tale ipotesi. Per averne la certezza, occorrerà comunque attendere l’esito di lunghi negoziati sulle contropartite richieste.

Argomenti a favore

- Il passaggio all’esaurimento regionale dovrebbe incidere sui prezzi al consumo

riducendo quelli dei beni soggetti a brevetto (farmaci, computer, intrattenimento elettronico, elettrodomestici, automobili, orologi). Le ripercussioni macroeconomiche si prospettano altrettanto favorevoli. In base a uno studio commissionato dal Dipartimento federale dell’economia, è ipotizzabile una crescita supplementare del prodotto interno lordo nella misura dello 0,0 - 0,1 per cento43.

- Il titolare del brevetto viene privato della possibilità di differenziare i prezzi in

virtù del diritto dei brevetti. I prezzi potranno essere differenziati unicamente sulla base di sistemi di distribuzione selettiva organizzati dal titolare stesso. I costi vanno quindi a carico della catena di valore aggiunto del titolare e non vengono scaricati sullo Stato. In combinazione con un’efficace concorrenza interbrand, ne risulta una differenziazione prezzo/utile ottimale in termini di economia nazionale. Ciò presuppone tuttavia che le autorità anticartello non intervengano contro il sistema di distribuzione selettiva e altri accordi verticali del titolare, a meno che tali intese non compromettano fortemente la concorrenza interbrand.

- Gli Stati membri della CE e dello SEE presentano condizioni quadro economi-

che e giuridiche simili a quelle svizzere. Stando alla giurisprudenza del Tribunale federale, sarebbe pertanto giustificabile privare il titolare del brevetto della

41 Straus/Katzenberger 2002, pag. 43 segg.

42 Thomas Cottier, Patentgesetzrevision im europäischen und globalen Kontext, Die Volkswirtschaft, 7/8 2006, pag. 12.

43 Plaut 2004a, pag. 48 segg.