Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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produzione agricola brevettati. La Commissione ha acconsentito a discutere l’esaurimento regionale reciproco, sottolineando d’altronde che l’Unione europea prevede regimi di esaurimento uniformi nei vari ambiti del diritto dei beni immateriali. Appare quindi poco probabile che la Svizzera riesca ad aggiudicarsi l’esaurimento regionale per singoli prodotti o gruppi di prodotti brevettati. A parte i dubbi sulla fattibilità, si possono citare i vantaggi e gli svantaggi elencati per l’esaurimento internazionale applicato ai mezzi di produzione e ai beni d’investimento agricoli (n. 2.1.1.2). Oltretutto questa variante richiede negoziati con la CE, che potrebbe pretendere delle contropartite (cfr. n. 2.1.2.1). È probabile in particolare che alla Svizzera venga chiesto di passare dall’esaurimento internazionale a quello regionale anche nel diritto dei marchi e in quello d’autore, e di riprendere tutto l’acquis comunitario in materia di proprietà intellettuale. È pure ipotizzabile che la CE proponga vincoli con altre politiche. Facendo astrazione dell’articolo 27b LAgr, l’esaurimento regionale per i mezzi di produzione agricola brevettati non è comunque necessario, ragion per cui non si intende dar seguito a questa variante.

2.1.1.4 Variante: deroghe per mercati con condizioni di commercializzazione equivalenti

Nella sentenza in re Kodak, il Tribunale federale sostiene che la facoltà di vietare l’importazione in virtù del diritto dei brevetti conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo quando le condizioni giuridiche ed economiche per l’immissione del prodotto sul mercato straniero sono paragonabili a quelle in Svizzera39. In questi casi il Tribunale federale, basandosi sul diritto in materia di brevetti, subordina le limitazioni all’importazione a un controllo degli abusi secondo la legislazione sui cartelli.

Questo approccio è potenziabile, in quanto il controllo degli abusi in virtù del diritto dei cartelli può essere tramutato in deroga all’esaurimento nazionale. Di conseguenza il titolare del brevetto non può opporsi all’importazione di prodotti da mercati nei quali le condizioni economiche (spec. il potere d’acquisto) e il quadro giuridico (spec. lo standard della protezione brevettuale) corrispondono al contesto svizzero.

Tale approccio scardina il sistema dell’esaurimento nazionale qualora i prezzi di un bene brevettato si formino nel libero gioco della domanda e dell’offerta sul mercato nazionale e internazionale.

Il titolare del brevetto potrebbe comunque continuare ad esercitare i suoi diritti di esclusiva se i prezzi sono fissati o controllati da enti statali nel mercato domestico o in quello estero in cui viene immesso il prodotto. Tale accorgimento permette di prevenire la distorsione dei prezzi. È improbabile che in un regime di prezzi amministrati il beneficio derivante dalle differenze di prezzo venga riversato sul consumatore finale. Il principio dell’esaurimento nazionale si applicherebbe anche qualora il titolare del brevetto non fosse riuscito, a causa di una protezione insufficiente della sua invenzione all’estero, a stabilire liberamente le condizioni di smercio di un bene brevettato. Va altresì mantenuta la protezione offerta a chi rifornisce di prodotti innovativi i Paesi che presentano un potere d’acquisto modesto. In tal modo si possono evitare danni alla reputazione aziendale. Un danno del genere potrebbe prodursi allorché un’impresa non vende beni primari in quantità sufficienti e a prezzi

39 DTF 126 III 129, consid. 9.