Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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ciò implica interventi statali. In caso di controversia, infatti, i sistemi di distribuzione selettiva dovranno essere fatti valere in sede giudiziale, per cui una parte consistente dei costi è a carico dello Stato. Affinché tali accordi possano effettivamente tutelare il vantaggio innovativo nella maniera desiderata, andrebbe inoltre garantito che i costi di transazione del sistema di distribuzione non siano troppo elevati e che le autorità garanti della concorrenza ammettano accordi del genere. L’intervento delle autorità sarebbe giustificato soltanto se tali intese compromettessero fortemente la concorrenza interbrand.

- Le imprese svizzere e straniere che dispongono di un brevetto si adegueranno

alle nuove condizioni quadro dettate dall’esaurimento internazionale (ad es. differenziando maggiormente i prodotti, introducendo a scaglioni i prodotti innovati, rinunciando a esportare in determinati Paesi, optando per l’integrazione verticale). Tali strategie possono incidere fortemente sul potenziale di riduzione dei prezzi. Gli studi commissionati dalla Confederazione hanno tenuto conto di tali strategie adattive, la cui portata e incidenza non sono tuttavia quantificabili. Resta altresì incerto in che misura i rivenditori riverseranno sul prezzo i vantaggi ottenuti. È possibile che gli effetti positivi previsti in termini di prezzi e di economia nazionale non si verifichino affatto.

- Per i beni soggetti a disciplina dei prezzi all’estero, l’esaurimento internaziona-

le genera una concorrenza dei regimi anziché dei prezzi. Finché i prezzi – amministrati dallo Stato – sfuggono al libero gioco della domanda e dell’offerta e vengono fissati o controllati da enti statali, difficilmente il beneficio derivante dalle differenze di prezzo verrà riversato sul consumatore finale. Per i farmaci ciò vale in particolare se il loro costo è assunto dall’assicurazione malattia.

- Alla luce degli scarsi effetti positivi attesi, la massiccia limitazione dei diritti di

protezione del titolare del brevetto costituisce un’ingerenza sproporzionata nella sua proprietà privata. Le imprese svizzere ad alta intensità brevettuale potrebbero interpretare il passaggio all’esaurimento internazionale come indice di una scemante volontà politica di tutelare adeguatamente i diritti immateriali.

2.1.3.2 Variante: deroghe per mercati vincolati

Dal momento che il passaggio all’esaurimento internazionale non dà luogo ad alcuna concorrenza dei prezzi sui mercati vincolati (ossia quelli soggetti a disciplina dei prezzi), è ipotizzabile una variante sotto forma di deroga per tali mercati: l’esaurimento nazionale resta applicabile ai beni brevettati i cui prezzi sono fissati o controllati dallo Stato in Svizzera o nel Paese da cui provengono. Tale deroga è importante per i farmaci soggetti a disciplina dei prezzi. Ai farmaci inseriti nell’elenco svizzero delle specialità in seguito a una domanda si applicano i prezzi massimi stabiliti dallo Stato. A causa del confronto con i prezzi esteri, tali farmaci sono già soggetti, in misura limitata, ai regimi vigenti all’estero.

Il testo proposto per tale variante è:

Art. 9a II. In particolare

1Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale o internazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale o internazionale, tale merce può essere importata, utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.