Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine
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2.1.3.3 Variante: deroghe per mercati con condizioni quadro divergenti
Nella sentenza in re Kodak, il Tribunale federale sostiene che la facoltà di vietare l’importazione in virtù del diritto dei brevetti conferisce al titolare del brevetto un potere giuridico eccessivo quando le condizioni giuridiche ed economiche per l’immissione del prodotto sul mercato straniero sono paragonabili a quelle in Svizzera52. In questi casi il Tribunale federale, basandosi sul diritto dei brevetti, subordina le limitazioni all’importazione a un controllo degli abusi secondo la legislazione sui cartelli. Di rimando, la Corte suprema ritiene giustificati i diritti di protezione di cui il titolare del brevetto gode in presenza di condizioni giuridiche ed economiche divergenti sul mercato straniero. In questi casi, i prezzi e i prodotti differenziati in funzione dei Paesi indicano che l’offerta è stata ottimizzata in base alle condizioni quadro divergenti, nel pieno rispetto della legislazione sulla concorrenza. Tali differenziazioni appaiono altresì opportune in vista dell’approvvigionamento di Paesi a basso potere economico. Si impone pertanto una deroga all’esaurimento internazionale per i prodotti di mercati nei quali le condizioni economiche (spec. il potere d’acquisto) e il quadro giuridico (spec. lo standard della protezione brevettuale) divergono dal contesto svizzero. I dettagli potrebbero essere disciplinati in un’ordinanza.
Il testo proposto per tale variante è:
Art. 9a II. In particolare
1Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nel territorio nazionale o internazionale una merce protetta da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nel territorio nazionale o internazionale, tale merce può essere importata, utilizzata o rivenduta a titolo commerciale.
2Se ha immesso sul mercato nazionale o internazionale un dispositivo che consente l’impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.
3Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale o internazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, tale materiale può essere importato e riprodotto a titolo commerciale nella misura necessaria all’utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a53.
4A prescindere dai capoversi 1-3, l’immissione sul mercato di merce protetta da brevetto nel territorio nazionale richiede il consenso del titolare del brevetto se le condizioni quadro economiche e giuridiche nel Paese in cui la merce viene immessa sul mercato, in particolare il reddito disponibile al consumo delle economie domestiche o la protezione delle invenzioni, divergono considerevolmente da quelle svizzere.
52 DTF 126 III 129, consid. 9.
53 FF 2004 3723.