Rapporto esplicativo

Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine

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2Se ha immesso sul mercato nazionale o internazionale un dispositivo che consente l’impiego di un procedimento protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, il primo e ogni successivo acquirente del dispositivo sono autorizzati a impiegare tale procedimento.

3Se il titolare del brevetto ha immesso sul mercato nazionale o internazionale materiale biologico protetto da brevetto o ha acconsentito alla sua immissione sul mercato nazionale o internazionale, tale materiale può essere importato e riprodotto a titolo commerciale nella misura necessaria all’utilizzazione conforme allo scopo. Il materiale così ottenuto non può essere utilizzato per un’ulteriore riproduzione. È fatto salvo l’articolo 35a51.

4A prescindere dai capoversi 1-3, l’immissione sul mercato di merce protetta da brevetto nel territorio nazionale richiede il consenso del titolare del brevetto se tale merce è soggetta a disciplina dei prezzi nel territorio nazionale o nel Paese in cui è immessa sul mercato.

Argomenti a favore

- È probabile un calo dei prezzi dei beni di consumo soggetti a brevetto i cui

prezzi non sono fissati o controllati dallo Stato né in Svizzera né all’estero. Tuttavia gli effetti positivi attesi, ossia gli ipotetici benefici macroeconomici, risulteranno inferiori a quelli realizzabili con l’opzione di base, poiché la deroga circoscrive il volume commerciale rilevante.

- Vengono rispettate le singolari peculiarità dei mercati vincolati.

- Il cambiamento di sistema non mette a repentaglio il rifornimento di Paesi in

via di sviluppo con farmaci figuranti nell’elenco delle specialità.

- Per il resto si vedano gli argomenti addotti per l’opzione di base (n. 2.1.3.1).

Argomenti a sfavore

- La deroga riguarda taluni settori del mercato farmaceutico. Il criterio della

disciplina dei prezzi non tiene debito conto delle peculiarità di tale mercato, in quanto i farmaci non sono liberamente smerciabili e commercializzabili per motivi di tutela della salute. La commercializzazione è vincolata a determinate condizioni (ad es. obbligo di prescrizione) a prescindere dalla disciplina dei prezzi.

- L’applicazione pratica pone difficoltà poiché non è sempre chiaro quando il

prezzo di un bene può essere considerato fissato o controllato dallo Stato.

- Per il resto valgono gli argomenti addotti per l’opzione di base (n. 2.1.3.1).

Viene a cadere soltanto l’obiezione secondo cui il passaggio all’esaurimento internazionale per i beni dal prezzo amministrato all’estero non si giustifica in termini economici.

51 FF 2004 3723.