Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine
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cio produce sul livello dei prezzi. Infatti gli ostacoli tecnici al commercio si trovano spesso nei settori per i quali i brevetti rivestono grande importanza in quanto diritti di protezione tecnica. Pertanto, oltre a rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio introducendo il principio del «Cassis de Dijon», si potrebbe altresì impedire, ai sensi dei nuovi articoli 16a–16d LOTC, che l’accesso al mercato svizzero venga limitato o escluso sulla base di diritti brevettuali.
Il testo proposto per tale opzione è:
Art. 9b III. Accesso al mercato in virtù della LOTC
Per la merce protetta da brevetto regolarmente venduta all’estero e ammessa al mercato svizzero ai sensi degli articoli 16a–16d della legge federale del 6 ottobre 1995 sugli ostacoli tecnici al commercio, l’accesso non può essere limitato o escluso sulla base di diritti brevettuali.
Argomenti a favore
- Le correlazioni esistenti tra i fattori che determinano il livello del prezzo ren-
dono alquanto difficile valutare in che misura questi incidono sulle differenze di prezzo. Se non altro è stato possibile appurare che più gli ostacoli tecnici al commercio aumentano, più il divario dei prezzi con gli Stati esteri confinanti si allarga. Le prescrizioni tecniche possono pertanto essere considerate una delle cause primarie dei prezzi elevati, ragion per cui conviene dapprima rimuovere gli ostacoli ingiustificati al commercio riconducibili al diritto tecnico.
- Il principio del «Cassis de Dijon» agevolerà gli scambi, dato che in futuro le
disposizioni nazionali del diritto tecnico che oggi intralciano il commercio non faranno più da ostacolo. Il provvedimento dovrebbe portare a una riduzione dei prezzi al consumo e ripercuotersi positivamente su tutta l’economia nazionale. Una deroga all’esaurimento nazionale, individuato come causa secondaria dei prezzi differenziati, si giustifica come misura collaterale. Il principio del «Cassis de Dijon» infrange in ampia misura le condizioni di commercializzazione specifiche imposte dalle varie prescrizioni tecniche nazionali. Viene pertanto a cadere anche uno degli elementi principali addotti a giustificazione dei prezzi differenziati. Limitare la protezione brevettuale a favore dell’accesso al mercato impedisce che essa possa compromettere, anche soltanto in parte, l’effetto positivo del principio del «Cassis de Dijon».
- L’applicazione pratica della deroga non pone problemi vista la congruenza con
il principio del «Cassis de Dijon».
Argomenti a sfavore
- Sono pochi gli ambiti di applicazione del principio del «Cassis de Dijon» per i
quali la protezione brevettuale è di rilievo e al contempo vi è potenziale d’arbitraggio (n. 1.4). In questi casi limitare la protezione brevettuale è eccessivo.
- Non viene più fatta alcuna distinzione tra diritti di proprietà e ostacoli al com-
mercio di diritto pubblico; i diritti di proprietà vengono limitati. Ne possono conseguire effetti negativi sulle spese di ricerca e di sviluppo e sul ruolo della Svizzera come polo di ricerca.