Rapporto esplicativo
Consultazione 2007/9: Scelta del sistema di esaurimento nel diritto dei brevetti · 40 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 27Fedlex · Rapporto esplicativo
Argomenti a favore
- Permangono gli effetti positivi dei prezzi differenziati, in particolare il riforni-
mento di Paesi a basso potere d’acquisto con prodotti innovativi (segnatamente farmaci a bassissimo costo per Paesi in via di sviluppo).
- La deroga tiene conto del fatto che i prezzi e i prodotti differenziati in funzione
dei Paesi stanno ad indicare un’ottimizzazione, conforme alla legislazione anticoncorrenziale, dell’offerta in base alle condizioni quadro divergenti e che i diritti di protezione del titolare del brevetto costituiscono uno strumento efficace per mettere in atto tali differenziazioni.
- Per il resto si vedano gli argomenti addotti per l’opzione di base (n. 2.1.3.1).
Argomenti a sfavore
- L’applicazione pratica della deroga compromette la certezza del diritto. Elabo-
rare specifiche concrete pone complessi quesiti di delimitazione.
- I prodotti soggetti a disciplina dei prezzi non sono completamente esclusi
dall’applicazione dell’esaurimento internazionale, nel cui contesto sorge una concorrenza dei regimi anziché dei prezzi. Se ne potrebbe tener conto integrando anche la variante descritta poc’anzi (n. 2.1.3.2).
- Per il resto, nell’ambito d’applicazione dell’esaurimento internazionale, valgo-
no gli argomenti elencati per l’opzione di base (n. 2.1.3.1).
2.1.4 Riserva a favore dell’accesso al mercato secondo la legge sugli ostacoli tecnici al commercio
La legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio stabilisce presupposti uniformi applicabili a tutti i settori di competenza della Confederazione con l’intento di impedire la formazione di ostacoli tecnici al commercio, di ridurli o di rimuoverli. S’intende ora integrarvi disposizioni sull’accesso al mercato (principio del «Cassis de Dijon»). Una novità fondamentale a tale proposito è l’apertura unilaterale del mercato per prodotti che, pur non soddisfacendo le prescrizioni tecniche svizzere, sono stati regolarmente messi in commercio in uno Stato membro della CE o dello SEE oppure in uno Stato con il quale la Svizzera ha concluso accordi sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità. Tali prodotti dovranno essere smerciabili in Svizzera liberamente.
Il volume totale delle importazioni in Svizzera, pari a circa 150 miliardi di franchi, è in gran parte soggetto a rigorose disposizioni del diritto tecnico, il cui effetto di ostacolo al commercio varia a seconda dei settori. Tali cifre lasciano presumere un enorme interesse macroeconomico a rimuovere gli ostacoli ingiustificati al commercio. Le nuove disposizioni in materia di accesso al mercato contribuiscono a superare gli ostacoli ingiustificati che il diritto tecnico pone all’accesso al mercato svizzero. Nella misura in cui il principio del «Cassis de Dijon» produce effetto, viene a cadere una delle cause fondamentali all’origine dei prezzi elevati in Svizzera. Al contempo si assisterà a una convergenza delle condizioni di commercializzazione, anche se non è prevista alcuna normalizzazione delle prescrizioni tecniche.
Per quanto l’esaurimento nazionale sia una causa secondaria delle differenze di prezzo con l’estero, è ipotizzabile che mantenendolo senza deroghe si comprometta almeno in parte l’effetto positivo che la rimozione degli ostacoli tecnici al commer-