Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
Parti contraenti (CE, Svizzera) e si occupa dell'amministrazione e della corretta applicazione dell'accordo sui trasporti terrestri);
– in seno al Comitato misto è possibile valutare la compatibilità delle disposizioni con l'accordo. Qualora il nuovo diritto sia considerato come una modifica rispetto all'accordo, occorre adeguare gli allegati in base alle nuove prescrizioni legali o rinegoziare l'accordo stesso, il che non è nell'interesse della Svizzera. È altresì data la possibilità di adottare altre misure che garantiscano il corretto funzionamento dell'accordo.
In caso di violazione dell'accordo o se una decisione del Comitato misto non viene eseguita, dopo un esame svolto in seno al Comitato misto la Parte lesa può adottare misure atte a tutelarsi contro eventuali svantaggi.
La Svizzera ha segnalato la disponibilità a recepire il primo e il secondo pacchetto ferroviario della CE
Già nel 2002, con l'entrata in vigore dei primi due pacchetti ferroviari della CE e delle direttive sull'interoperabilità, la Svizzera ha segnalato alla CE la disponibilità a recepire tali atti normativi. Dopo che la Riforma delle ferrovie 2 è stata respinta nel 2005, il processo di attuazione si è però arrestato.
Per il recepimento è necessario in particolare modificare le disposizioni concernenti l'accesso alla rete senza discriminazioni. Per contro, le ulteriori fasi di liberalizzazione previste dai due pacchetti ferroviari della CE non richiedono adeguamenti legislativi supplementari, poiché esistono già le necessarie normative. L'adozione dei pacchetti ferroviari della CE consentirebbe alle imprese ferroviarie svizzere un accesso più semplice e ampio al mercato dell'Ue rispetto alla situazione sancita dalla direttiva 91/440/CE nella versione originale, determinante per la Svizzera. In questo modo aumenterebbe la concorrenza tra le imprese ferroviarie.
Il recepimento del terzo pacchetto ferroviario della CE, attualmente in corso di esame, sarà realizzato prima possibile. Poiché i regolamenti (CE) n. 1371/2007 e (CE) n. 1370/2007 si applicano anche al traffico urbano e regionale, in proposito vengono consultati i Cantoni e i Comuni. Il Consiglio federale segue con interesse il modo in cui i singoli Stati membri applicano e attuano il terzo pacchetto ferroviario della CE.
1.3.2 Attuazione dei pacchetti ferroviari della CE in alcuni Stati membri della CE
Nei Paesi più importanti per la Svizzera, lo stato di attuazione dei pacchetti ferroviari della CE è il seguente:
Germania
Con effetto dal 1° gennaio 1994, le Reichsbahnen e le Bundesbahnen sono state riunite nella Deutsche Bahn ed è stata fondata la Deutsche Bahn AG, organismo di diritto privato. Dal 1° gennaio 1999 la Deutsche Bahn AG si è costituita in un gruppo (holding) che controlla diverse filiali, adempiendo quindi i requisiti posti dalla direttiva 91/440/CE (organizzazione e contabilità separata). La gestione diretta da parte della holding fa sì che le filiali, formalmente autonome, abbiano solo un limitato margine di manovra.