Rapporto e avamprogetto

Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 30Fedlex · Rapporto esplicativo

concorrenza. La vigilanza sulla concorrenza nel settore ferroviario, tuttora auspicata, è prevista espressamente dal diritto della CE (direttiva 2001/14/CE). In futuro la CAF sarà attiva soprattutto in questo ambito. La CAF non deve assicurare solo la vigilanza preventiva su comportamenti potenzialmente discriminanti strettamente connessi alla concessione dell'accesso alla rete, ma anche su quelli adottati dalle imprese nell'interazione fra i settori infrastruttura e trasporti. La CAF è autorizzata a provvedere d'ufficio all'apertura di inchieste e ad emanare le relative decisioni in caso di sospetto di impedimenti o di discriminazioni nell'accesso alla rete. Come quelle del servizio indipendente di assegnazione dei tracciati, anche le decisioni della CAF possono essere impugnate dinanzi al Tribunale amministrativo federale. La ripartizione dei compiti fra CAF e COMCO non cambia. La COMCO si occupa del comportamento assunto dalle imprese che dominano il mercato nei settori caratterizzati dalla concorrenza, nei quali non è compreso quello dell'accesso alla rete, nonché del comportamento fra diverse imprese che rivendicano l'accesso alla rete.

Controversie in merito all'accesso alla rete non sono ipotizzabili unicamente in relazione all'assegnazione dei tracciati, dunque tra utenti della rete e servizio di assegnazione dei tracciati, bensì anche tra utenti della rete e gestori dell'infrastruttura. In base alla Lferr, le parti sono tenute a disciplinare in un accordo i dettagli dell'accesso alla rete. Le eventuali controversie in materia devono poter essere risolte da un'autorità. La CAF, che ha già raccolto esperienze in questo campo, è quella che più di tutti è in grado di assumere questa funzione.

Le misure proposte hanno complessivamente il vantaggio di prevedere il ricorso ad autorità esistenti, che si sono dimostrate valide e hanno esperienza e di rinunciare, per quanto possibile, a introdurre soluzioni speciali nel mercato ferroviario. Con questa soluzione viene creato il servizio di regolazione richiesto dal diritto della CE. La ripartizione della funzione giudiziaria e della vigilanza sulla concorrenza è ammessa secondo la direttiva 2001/14/CE.