Rapporto e avamprogetto
Consultazione 2007/92: Seconda fase della riforma delle ferrovie 2 · 111 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 34Fedlex · Rapporto esplicativo
Prime buone esperienza nella CE con l'interoperabilità
La CE ha perciò approvato la direttiva sull'interoperabilità. Si tratta della direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 giugno 200825 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario (rifusione), che abroga e sostituisce la direttiva 96/48/CE del Consiglio del 23 luglio 199626 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo ad alta velocità (di seguito: direttiva RAV) e la direttiva 2001/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 marzo 200127 relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario transeuropeo convenzionale (di seguito: direttiva sistema convenzionale).
Gli Stati membri della CE erano tenuti a recepire la direttiva RAV e la direttiva sistema convenzionale rispettivamente entro l'aprile 1999 e l'aprile 2003. Per il recepimento della direttiva 2008/57/CE è stato previsto un termine di 24 mesi a partire dall'entrata in vigore, avvenuta il 19 luglio 2008.
La natura delle prime esperienze raccolte con l'interoperabilità varia all'interno della CE. L'interoperabilità non è ancora evoluta ovunque al punto da far riconoscere un miglioramento della situazione. Tuttavia, si constata che nei settori in cui sono stati effettuati degli investimenti è possibile e vantaggioso raggiungere un elevato grado di integrazione. Il successo maggiore registrato all'interno della CE riguarda la rete internazionale ad alta velocità. È per esempio già possibile impiegare veicoli della Deutsche Bahn su tratte francesi.
2.2.3 Assicurare la compatibilità con gli sviluppi nella CE e garantire il diritto di parola della Svizzera
La situazione attuale in Svizzera è in contrasto con l'obiettivo di fondo dell'accordo sui trasporti terrestri, che prevede lo sviluppo di una politica concordata e attenta alle esigenze ambientali e all'efficienza dei sistemi di trasporto promuovendo l'utilizzazione di vettori ecologici per il trasporto di viaggiatori e di merci. Le Parti contraenti dell'accordo sui trasporti terrestri si sono impegnate, nell'articolo 33 capoverso 2, a sviluppare l'interconnessione e l'interoperabilità fra le loro reti ferroviarie.
In seno al «Comitato misto dei trasporti terrestri Comunità/Svizzera», il 13 dicembre 2002 la Confederazione si è dichiarata pronta a elaborare un progetto per il recepimento delle direttive sull'interoperabilità nella legislazione svizzera.
Fintanto che non sarà membro della CE, il nostro Paese non potrà partecipare ai lavori in veste di partner dotato di diritto di voto. Dopo l'allineamento del diritto svizzero alla nuova direttiva sull'interoperabilità (direttiva 2008/57/CE) e alle specifiche tecniche d'interoperabilità (STI), in linea di principio sarà tuttavia possibile disporre di un seggio senza diritto di voto in seno all'Agenzia ferroviaria europea (ERA), ente che ha il compito di migliorare la sicurezza e l'interoperabilità delle ferrovie e contribuire alla realizzazione di uno spazio ferroviario europeo realmente integrato e competitivo.
25 GU L 191 del 18.7.2008, pag. 1
26 GU L 235 del 17.9.1996, pag. 6; modificata l'ultima volta dal Regolamento (CE) n. 2007/32/CE della Commissione del 1° giugno 2007, GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63
27 GU L 110 del 20.4.2001, pag. 1; modificata l'ultima volta dal Regolamento (CE) n. 2007/32/CE della Commissione del 1° giugno 2007, GU L 141 del 2.6.2007, pag. 63